Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5494 del 26/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D’UFFICIO sul ricorso 22937-2020 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CUDONI;

– ricorrenti –

contro

DIMENSIONE TURISMO SRL, LA PARISI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso l’ordinanza 14298/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che La Parisi s.r.l. in liquidazione, controricorrente nel processo R.G. n. 18356/2015, avviato su ricorso proposto dal Banco di Sicilia s.p.a., definito con sentenza n. 14298/2020 di questa Corte, con la quale venne rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente Li Parisi, ricorre affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari in seno al controricorso e alla memoria illustrativa;

considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c..

PQM

dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 14298/2020, depositata il giorno 8 luglio 2020, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore degli avvocati Barbara Piccini e Pier Antonio Tomellini”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472