LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D’UFFICIO sul ricorso 22937-2020 proposto da:
BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CUDONI;
– ricorrenti –
contro
DIMENSIONE TURISMO SRL, LA PARISI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimate –
avverso l’ordinanza 14298/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che La Parisi s.r.l. in liquidazione, controricorrente nel processo R.G. n. 18356/2015, avviato su ricorso proposto dal Banco di Sicilia s.p.a., definito con sentenza n. 14298/2020 di questa Corte, con la quale venne rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente Li Parisi, ricorre affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari in seno al controricorso e alla memoria illustrativa;
considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c..
PQM
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 14298/2020, depositata il giorno 8 luglio 2020, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore degli avvocati Barbara Piccini e Pier Antonio Tomellini”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021