LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22457/2019 R.G. proposto da:
K.A., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Lombardi Baiardini, con domicilio in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/d;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– resistente –
avverso il decreto del tribunale di Perugia n. 452/2019, depositato in data 5.6.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
K.A., ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, esponendo di provenire da *****, *****, Regione del *****; che, a causa delle condizione di grave povertà, era stato costretto a lavorare nei campi anche per mantenersi agli studi; che, praticando l’allevamento delle api, aveva inavvertitamente provocato un incendio, diffusosi ai terreni circostanti; che, essendosi autodenunciato e rischiando il carcere, aveva abbandonato il ***** per il timore di essere ucciso o arrestato; che era transitato per il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia, giungendo in Italia, ove aveva trovato occupazione ed aveva partecipato a progetti formativi.
Ha altresì asserito di essersi ammalato di tubercolosi latente e di esser stato curato in Italia.
Il tribunale ha confermato il provvedimento negativo adottato dalla Commissione territoriale, osservando che: a) non ricorrevano i presupposti per l’attribuzione dello status di rifugiato, in mancanza di alcun pericolo di persecuzione per ragioni di razza, lingua, religione, appartenenza politica etc.; b) tenuto conto della disciplina penale vigente nel paese di origine, non sussisteva il rischio di una condanna capitale; c) da fonti internazionali accreditate era escluso anche il pericolo di un trattamento carcerario inumano per i reati comuni (quale quello ascritto al ricorrente), o della sottoposizione ad un arresto illegale o alla detenzione arbitraria, non potendo rilevare la mera condizione di sovraffollamento delle carceri; d) non era ravvisabile una condizione di vulnerabilità soggettiva che giustificasse la protezione umanitaria.
La cassazione del decreto è chiesta da K.A. con ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,8,9 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 19, comma 1 e 11, e 28 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia respinto la domanda senza svolgere alcun approfondimento istruttorio relativamente alla situazione del paese di provenienza, specie riguardo alle gravi condizioni di affollamento carcerario, alle precarie condizioni igieniche, alla scarsissima qualità del cibo, alle precarie condizioni di sicurezza, alle pratiche violente e degradanti utilizzate dagli agenti di custodia (inclusi l’impiego della tortura e la commissione di omicidi), ampiamente attestate da plurime fonti internazionali. Secondo il ricorrente, la sistematica violazione dei diritti umani avrebbe giustificato quantomeno il riconoscimento della protezione umanitaria.
La pronuncia avrebbe poi omesso di considerare la situazione del paese di transito, caratterizzata da un clima di violenza indiscriminata, le sofferenze patite in Libia e le condizioni di salute del ricorrente, non avendo accertato se questi potesse essere curato in *****.
2. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente aveva sostenuto di aver provocato un incendio con danni ai terreni e al bestiame dei vicini, correndo il rischio di essere incarcerato o di subire violenza ad opera dei soggetti danneggiati.
Il tribunale ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, ma ha motivatamente escluso che la specifica vicenda personale fosse inquadrabile tra le condizioni che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, non essendovi alcun rischio di persecuzione o di sottoposizione alla pena capitale o a trattamenti inumani, rilevando che gravi violazioni dei diritti dei condannati si registravano in ***** solo ai danni dei soggetti ritenuti responsabili di reati politici.
Valorizzando il rapporto annuale di Amnesty international e le altre fonti ivi richiamate (cfr. decreto, pag. 5), ha precisato che non sono i reati comuni, ma quelli di opinione, a non assurgere a livelli accettabili di tolleranza e convivenza quanto al rispetto dei diritti civili, e che l’uso della tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti sono praticati con riferimento alle perquisizioni ed ai modelli di interrogatorio, mentre il ricorrente si era auto-denunziato ed aveva ottenuto una moratoria dell’arresto fino al termine del ciclo di studi, sicchè tale rischio non appariva, nello specifico, concreto ed individualizzato.
Ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva nel paese di provenienza, rilevando che la generica condizione di mero sovraffollamento delle carceri, pur essendo lontana da un sistema carcerario evoluto, non può dar luogo al rilascio del permesso per ragioni umanitarie o per la concessione della protezione sussidiaria, non giustificabili neppure a causa della soggezione del ricorrente all’azione punitiva dello Stato.
Il descritto accertamento in fatto attiene al merito e risulta logicamente motivato, oltre che assunto all’esito degli adeguati approfondimenti istruttori, svolti d’ufficio, avendo il tribunale indagato la situazione carceraria e le condizioni di sicurezza interna del paese di origine, giungendo a conclusioni che, sebbene contrastanti con quelle prospettate in ricorso, non consentivano la concessione della protezione sussidiaria (anche per l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata), e della protezione umanitaria (data la ritenuta carenza di una condizione di personale vulnerabilità).
Le contrarie deduzioni del ricorrente circa le gravi condizioni carcerarie nel paese di origine si traducono – pertanto – in un diverso apprezzamento del merito della causa, che non può avere ingresso in cassazione.
Quanto poi alla mancata considerazione della situazione del paese di transito e delle precarie condizioni di salute del ricorrente, il ricorso non chiarisce se fosse stata specificamente rappresentata e adeguatamente circostanziata una condizione soggettiva di fragilità collegata alla situazione in Libia e dove e quando siano state dedotte problematiche legate alle condizioni di salute che imponessero la sottoposizione a terapie praticabili solo in Italia (e non in *****), risultando la censura del tutto priva dei necessari requisiti di specificità.
Il ricorso è quindi respinto.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021