Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5504 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24139/2019 R.G. proposto da:

I.J., rappresentata e difesa dall’avv. Manuela Agnitelli, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 427/2019, depositata il 30.1.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

I.J. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di provenire dalla ***** e di aver abbandonato il paese a seguito dell’omicidio del marito da parte di appartenenti ad un cult rivale, nonchè per il timore di essere a sua volta uccisa; di aver denunciato il fatto agli organi di polizia, ricevendo rassicurazioni che i colpevoli sarebbero stati perseguiti.

La domanda è stata respinta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello.

Secondo il giudice distrettuale, dalle vicende dedotte dall’interessata non emergeva nè un’ipotesi di persecuzione per ragioni di razza, lingua religione etc., nè il pericolo di un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b essendo il racconto non attendibile e lacunoso, per cui, tanto gli adombrati motivi di ritorsione religiosa come movente dell’uccisione del marito, quanto i propositi di vendetta nei confronti dell’appellante apparivano sforniti di riscontro, essendo affidati alle sole affermazioni di un terzo non identificato ed essendo inspiegabile che l’interessata avesse abbandonato la *****, pur non essendo destinataria diretta di minacce e pur avendo ricevuto rassicurazione dalle forze di polizia circa la punizione dei responsabili.

Quanto all’ipotesi dell’art. 14, lett. c), la pronuncia ha escluso che l’intera ***** – ed in particolare la zona di provenienza dell’interessata – fosse caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e da atti di terrorismo o da raccomandazioni di non rimpatrio da parte dell’UNCHR, osservando che, da fonti qualificate, emergeva che l’esercito nazionale aveva liberato ampie zone del territorio dall’azione dei gruppi terroristici, ormai relegate nel Nord della *****.

Ha altresì evidenziato come nessuna delle ragioni allegate fosse riconducibile ad una condizione di vulnerabilità soggettiva, restando irrilevante il radicamento conseguito in Italia.

La cassazione della sentenza è chiesta da I.J. con ricorso in quattro motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), art. 3, comma 3, lett. a), artt. 2 e 11 e l’illogica, contraddittoria e apparente motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza negato lo status di rifugiato, avendo ritenuto non attendibile il racconto dell’interessata, con motivazione apparente, non fondata sull’applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, 2, 3, 5, 8 e 9CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, nonchè il difetto di istruttoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che la Corte d’appello abbia escluso la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, avendo valorizzato la sola credibilità soggettiva della ricorrente.

Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

La pronuncia ha evidenziato la genericità del racconto, la sua intrinseca implausibilità su circostanze rilevanti (la scelta della ricorrente di abbandonare il paese, pur avendo sporto denuncia e pur avendo ottenuto rassicurazioni che i responsabili sarebbero stati perseguiti, la mancata indicazione delle fonti da cui aveva appreso delle minacce indirizzatele, le circostanze della fuga, il contenuto delle denunce sporte), osservando che l’interessata non aveva compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda (anche quanto alla matrice religiosa dell’omicidio del marito).

Ha infine ritenuto che, tanto gli adombrati motivi di ritorsione religiosa quanto i propositi di vendetta fossero sforniti di qualsiasi riscontro, unitamente alle ragioni che avevano indotto la ricorrente ad abbandonare il paese di origine dopo aver denunziato l’accaduto alle autorità locali.

La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione si palesa, dunque, come il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34.

Su tali basi il giudice ha motivatamente concluso per l’insussistenza dell’accadimento dedotto a fondamento della richiesta (Cass. n. 8282/2013), non occorrendo ottemperare ad alcun ulteriore sforzo di cooperazione istruttoria.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato costantemente interpretato da questa Corte nel senso che, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria, e, quindi, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, gravante sul giudice, è, in ogni caso, circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, poichè è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio, egli non può essere chiamato – nè, d’altronde, avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 14716/2020; Cass. 17174/2019, in motivazione).

Per altro verso, l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).

La valutazione di non credibilità integra, quindi, una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, se non (o, come in questo caso, infondatamente) censurata, è destinata a consolidarsi e a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti i profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola di per sè insuscettibile di accoglimento, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015).

Il giudizio espresso in proposito dalla Corte distrettuale sostanzia, infine, un apprezzamento che, ove operato in applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 5, attiene al fatto ed è – anche nella fattispecie – incensurabile, poichè logicamente motivato.

2. Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza non abbia adeguatamente valutato le condizioni effettive ed attuali di sicurezza interna della *****, posto che fonti internazionali accreditate attestavano il rischio di attacchi terroristici, di rapimenti e di violenze su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che l’eventuale rimpatrio esporrebbe la ricorrente ad un grave pericolo per la propria incolumità. Anche ai fini della concessione della protezione sussidiaria andava adeguatamente considerato il timore della ricorrente di essere oggetto di atti di violenza da parte degli assassini del marito, essendo pregiudicato il diritto alla sicurezza personale e persistendo un clima di insicurezza attestato anche dal sito del Ministero dell’interno aggiornato al 15.3.2019.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha puntualmente ricostruito le condizioni di sicurezza sulla base di informazioni aggiornate al momento della decisione (novembre 2018), escludendo motivatamente che la ***** fosse interessata da un clima di violenza indiscriminata esteso all’intero territorio nazionale e precisando che, nell’area di provenienza della ricorrente, la popolazione non era esposta a rischi per l’incolumità personale, tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deve ribadirsi che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Tali fonti informative devono essere aggiornate alla data della decisione (Cass. 13897/2019).

A tali principi si è attenuta la Corte distrettuale, sicchè le contrarie deduzioni della ricorrente si traducono in un diverso apprezzamento delle condizioni della ***** sulla base di informazioni successive alla sentenza di appello, invadendo inammissibilmente l’ambito delle valutazioni di merito, insindacabili in cassazione.

3. Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, e l’illogica, contraddittoria e apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sentenza abbia negato la protezione umanitaria, non valutando la situazione di vulnerabilità soggettiva derivante dal fatto che la ricorrente era stata costretta ad abbandonare la ***** per il timore di essere uccisa, e per aver omesso ogni comparazione con il grado di inserimento conseguito in Italia.

Il motivo è infondato, poichè la Corte distrettuale ha, sia pure sinteticamente, dato conto del fatto che la vicenda dedotta in giudizio non prospettava alcuna specifica situazione di rischio ricollegabile ad un clima di generale violazione dei diritti umani nel paese di origine (cfr. sentenza, pag. 7 e ss.), rilevando, nella sostanza, un difetto di allegazione delle circostanze legittimanti l’emissione del permesso di soggiorno.

Era superflua ogni indagine circa l’integrazione acquisita in Italia, posto che tale parametro può essere valorizzato non come fattore esclusivo, ma solo come circostanza che può concorrere ad integrare i presupposti per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie (Cass. 4455/2018; Cass. s. u. 29459/2019).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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