Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5505 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23114/2019 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. Ibrahim Khalil Diarra, con domicilio in Vinovo, Via Calvo n. 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1180/2019, depositata in data 19.3.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1180/2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e ss., con cui il tribunale aveva respinto la domanda di protezione internazionale proposta da C.M..

Il ricorrente aveva dedotto di aver abbandonato il ***** per essersi opposto alla mutilazione dei genitali della sorella minore, di circa 11 anni, e di esser fuggito a *****, per spostarsi in Algeria e Libia.

Secondo il giudice distrettuale, i motivi di appello apparivano generici e, anche a causa della mancata comparizione del richiedente asilo, non consentivano di superare i rilievi critici formulati dal tribunale riguardo alla scarsa attendibilità del racconto dell’interessato, il quale aveva mutato più volte versione senza alcuna giustificazione plausibile.

Ha comunque osservato come il tribunale avesse correttamente ritenuto, in base ad informazioni desunte da fonti accreditate, che in ***** non sussisteva un clima di violenza estesa all’intero territorio nazionale, tale da comportare rischi per l’incolumità personale anche nella zona di provenienza del ricorrente.

Riguardo alla protezione umanitaria, la pronuncia ha nuovamente evidenziato la genericità dei motivi di impugnazione, aggiungendo che non erano state comunque allegate particolari situazioni di vulnerabilità soggettiva, dato che il ***** non figurava tra i paesi oggetto del divieto di respingimento sulla base delle direttive dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.M. con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia ritenuto che i motivi di appello fossero generici e non consentissero di superare quanto già deciso in primo grado o di giustificare il fatto che il ricorrente avesse più volte cambiato versione, mentre la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare il giudizio di credibilità del racconto dell’interessato solo in base a quanto da lui rappresentato dinanzi alla Commissione territoriale, senza poter tener conto del contenuto del modello C3, ed avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di indagine, astenendosi dall’effettuare una valutazione atomistica delle dichiarazioni del richiedente asilo.

La pronuncia sarebbe errata anche laddove, in adesione a quanto già sostenuto dalla Commissione territoriale, ha ritenuto che le mutilazioni dei genitali fossero praticate in ***** solo su minori di quattro anni, in contrasto con quanto attestato da fonti accreditate in ordine all’effettuazioni di tali pratiche sui minori di 15 anni.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2,3,5,6,7,8,14 e 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice distrettuale, in ***** vige una situazione di violenza indiscriminata tale da porre a repentaglio l’incolumità delle persone per la sola presenza sul territorio nazionale, come sarebbe dato evincere da plurime fonti internazionali.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non pertinente. Nell’esaminare i motivi di impugnazione, la Corte distrettuale ha dato esclusivo rilievo alla genericità delle deduzioni formulate nell’atto di appello, osservando che, anche a causa della mancata comparizione dell’appellante, non era stato possibile superare i rilievi formulati dal tribunale riguardo alla scarsa credibilità del racconto del richiedente asilo (cfr., sentenza pag. 3).

Una tale statuizione non risulta specificamente censurata e resta, quindi, incensurabile in cassazione, precludendo l’esame del merito del ricorso.

Lo stesso giudizio di scarsa credibilità del racconto dell’interessato appare formulata solo per completezza argomentativa, dando atto delle plurime contraddizioni, non successivamente superate, tra quanto riferito dal ricorrente durante l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale e quanto poi risultante dal contenuto della memoria allegata alla domanda di protezione internazionale.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza. La Corte ha respinto la domanda di protezione umanitaria, non già sulla base dell’esame della condizione generale del paese di provenienza riguardo al grado di tutela dei diritti fondamentali della persona, ma sull’impossibilità di esaminare il merito della domanda data la genericità delle censure formulate in appello, evidenziando, ma solo ad abundantiam, che il ***** non rientrava nel novero dei paesi per cui opera il divieto di respingimento secondo le indicazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il motivo, che, per quanto detto, non censura tale statuizione in rito e non sottopone a critica l’effettiva ratio decidendi della pronuncia, deve giudicarsi inammissibile.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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