LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15676/2019 proposto da:
M.A.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Vigna Rigacci, 16, presso lo studio dell’avvocato Roberta Capitani, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonio Lamarucciola, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano, con decreto del 9.4.2019, ha respinto il ricorso proposto da M.A.L., cittadino del ***** richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il richiedente aveva riferito: di aver lasciato il Senegal per la duplice vergogna di aver scoperto di essere nato da un rapporto adulterino della madre con lo zio paterno e di aver intrattenuto una relazione con la seconda moglie del padre; di essere emigrato in Mauritania, dove si era fermato per sette mesi, e di aver poi vissuto per circa due anni in Niger e in Libia, prima di arrivare in Italia; di aver saputo da un amico che l’amante, rimasta incinta, lo aveva accusato di violenza sessuale per sfuggire alla lapidazione; di aver paura di tornare nel proprio Paese, dove vige la legge della sharia.
Il tribunale ha respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenendo non credibile il ricorrente, il quale aveva dichiarato per la prima volta in udienza di aver saputo di essere stato denunciato dall’amante per violenza sessuale, era incorso in contraddizione in ordine alla data di abbandono del Paese di origine (indicata nel 2015 nel mod. C3, e nel 2013 dinanzi alla Commissione), ed aveva inoltre riferito che il figlio concepito con la seconda moglie del padre era nato durante la sua permanenza in Libia, circostanza configgente col fatto, pure riferito, della sua iniziale permanenza in Mauritania per sette mesi; ha poi escluso, in base alle fonti consultate, che il Senegal versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), ed ha infine rilevato che il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia non era sufficiente a giustificare la concessione della protezione umanitaria.
M.A.L. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando che il tribunale abbia fondato il giudizio di non credibilità sulla sola discordanza fra quanto da lui dichiarato nel mod. C3 e le circostanze riferite alla C.T. ed in udienza (peraltro in violazione del diritto di difesa, posto che il predetto modulo non era stato acquisito agli atti) e su di un fatto secondario (l’impossibilità che il figlio fosse nato durante la sua permanenza in Libia) senza neppure chiedergli chiarimenti sul punto; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015 (direttiva accoglienza). e per disapplicazione dei principi di cui alla sentenza della S.C. n. 4455/18, stante l’omessa, effettiva comparazione fra il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia e la grave situazione del Paese d’origine, di per sè integrante profili di vulnerabilità idonei al riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, posto che, contrariamente a quanto in esso si deduce, il tribunale ha sottolineato che il ricorrente, in sede di audizione dinanzi alla CT., si era limitato a fondare le domande su dinamiche di tipo squisitamente familiare non integranti un rischio di danno grave in caso di rientro in Patria, e che solo in udienza aveva per la prima volta dichiarato di aver saputo di essere stato denunciato dall’amante e di temere, quindi, di essere perseguito in base alla legge della sharia: risulta dunque evidente che il giudizio di inattendibilità, più che sulle contraddizioni e discrasie temporali ulteriormente rilevate dal giudice, si fonda in primo luogo sulla difformità fra la vicenda narrata alla CT e quella (arricchita di circostanze non certo di poco conto, ma, al contrario, decisive) riferita in sede di comparizione dinanzi al relatore; d’altro canto, il ricorrente non ha denunciato il travisamento da parte del giudice del verbale d’audizione redatto dalla Commissione, nè lo ha allegato al ricorso, o riprodotto al suo interno, al fine di consentire a questa Corte di verificare la coerenza e la coincidenza del duplice racconto.
Il secondo motivo è infondato.
Infatti, attesa l’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’assenza di allegazione di ulteriori, specifici profili di sua vulnerabilità, il tribunale ha del tutto correttamente fatto applicazione del principio enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass. S.U. n. 29459) secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto dalla straniero in Italia non può essere isolatamente ed astrattamente considerato, ma deve essere posto in comparazione con la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Ministero controricorrente nell’importo di Euro 2.100,00; oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021