Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.5520 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26002/2017 proposto da:

G.F.J.A., elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (Varese), presso lo studio dell’avvocata Amanda Gugliotta, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Questura di Torino;

– intimato –

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto del 27 settembre 2017, la Questura di Torino ha richiesto al Tribunale di questa città di emettere proroga del provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di G.F.J.A., nativo della terra *****, nella pendenza della proceduta relativa all’espulsione di questi.

2.- Con ordinanza del 28 settembre 2017, il Tribunale di Torino ha autorizzato la proroga del provvedimento di trattenimento.

3.- Ha rilevato, in proposito, il giudice che “il difensore non ha evidenziato o dedotto motivi di illegittimità della presente procedura, svolgendo invece argomentazioni attinenti il decreto prefettizio di allontanamento comunitario e la sentenza di condanna 9.6.2016 del Tribunale di Milano a due anni di reclusione”; che “risultano integrati e rispettati i presupposti e i termini di legge per l’accoglimento dell’istanza di proroga”; che “in questa sede occorre avere riguardo esclusivamente alla regolarità formale della presente procedura, mentre l’atto presupposto (decreto prefettizio) può essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici”.

4.- G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, svolgendo due motivi.

La Questura di Torino è rimasta intimata.

5.- Facendo seguito all’adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile – 1 del 14 febbraio 2020, l’ordinanza 9 giugno 2020, n. 10939 ha stabilito di rinviare la controversia alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 13,24,111 Cost., art. 5 CEDU, art. 179 c.p.c., comma 1, che si traduce anche in una violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 13,111 e 112 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, art. 5 CEDU, art. 179 c.p.p., comma 1, risolvendosi ciò anche in una violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

7.- Il primo motivo assume, più in particolare, la “violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, che comporta nullità assoluta insanabile, per mancata traduzione in udienza della parte interessata, rendendo tamquam non esset la sua citazione”.

Nei fatti, G.F. non è stato tradotto nell’aula di udienza svoltasi il 28 settembre 2017 – si rileva – e “l’omessa traduzione equivale alla sua omessa citazione”.

Tale vizio – si aggiunge con rilievo ulteriore – “ha reso il provvedimento di proroga affetto da nullità assoluta”.

“Anche se si verte in ambito civilistico” – si precisa a quest’ultimo riguardo -, “il tema della decisione giurisdizionale attiene sempre alla limitazione della libertà personale, che è tutelata ai sensi dell’art. 13 Cost. e dell’art. 5CEDU, essendosi violato un diritto costituzionalmente tutelato tramite una procedura non regolare perchè non ha osservato le prerogative di legge”. Si deve dunque ritenere che, nella specie, “siano anche applicabili i presupposti di validità dettati dalla procedura penale per le attività incidenti sull’imputato e sul diritto di difesa e del contraddittorio”: il “testo dell’art. 179 c.p.c., colloca all’interno delle nullità assolute, non altrimenti sanabili e rilevabili d’ufficio, l’omessa citazione dell’imputato”.

8.- Il motivo non può essere accolto.

9.- In proposito, si deve prima di tutto osservare come non sia dubitabile che, in relazione alla fattispecie qui in esame, trovino applicazione le “garanzie del contraddittorio” che risultano previste nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 (come anche richiamato nel D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 21, comma 2); e questo pure nelle ipotesi in cui non sia stata formulata – secondo quanto appunto accaduto nella specie – un’apposita richiesta di partecipazione all’udienza da parte della persona trattenuta. Con riguardo a fattispecie di sostanza omologa a quella presente, in questo senso si è infatti espressa più volte la giurisprudenza della Corte (cfr., tra le altre, Cass., 7 novembre 2018, n. 28243; Cass., 8 febbraio 2017, n. 3298; Cass., 20 giugno 2016, n. 12709).

Sul piano del fatto, poi, risulta circostanza incontestata quella della mancata traduzione di G.F. all’udienza del 28 settembre 2017. La stessa viene a emergere, d’altra parte, dallo stesso verbale di udienza.

Ne segue che l’error in procedendo, che il ricorso viene a lamentare, risulta per sè sussistere.

10.- Il punto attiene, tuttavia, all’individuazione delle conseguenze che vanno applicate nei confronti della riscontrata violazione.

Come si è visto, il ricorrente assume che, nella specie, si viene a configurare un caso di nullità assoluta e insanabile, traendo spunto in proposito dalla norma dell’art. 179 c.p.p..

Il Collegio non ritiene, tuttavia, che tale impostazione possa essere condivisa.

11.- In questa prospettiva, è da osservare che il procedimento delineato nella norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, si pone come giudizio che possiede natura civile; a questo, di conseguenza, non si applica la disciplina che invece è propria del processo penale (su questi aspetti cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., 10 maggio 2013, n. 11100).

Ne deriva che, per l’individuazione delle conseguenze relative alla mancata traduzione della parte interessata all’udienza fissata per la proroga del provvedimento di trattenimento, occorre fare diretto e immediato alla disciplina che è scritta nel codice di procedura civile.

12.- In esito allo scrutinio di questa disciplina, il Collegio ritiene debba trovare applicazione, per la fattispecie in esame, la disposizione dell’art. 157 c.p.c., comma 2.

La necessaria traduzione dell’interessato all’udienza in questione risponde non già all’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo, bensì all’esclusivo interesse della parte, così configurando un’ipotesi di nullità c.d. relativa (per l’enunciazione dei principi che reggono e organizzano tale distinzione si veda, di recente, la decisione di Cass., 16 novembre 2020, n. 25861).

Alla ritenuta applicazione della norma dell’art. 157 c.p.c., comma 2, segue il mancato accoglimento del motivo in esame: non essendo contestato, infatti, che il difensore di G.F. non abbia – nel corso dell’udienza del 28 settembre 2017 – eccepito la violazione del diritto di difesa, che si era verificata (come rilevato dallo stesso provvedimento impugnato; cfr. pag. 1, quarto paragrafo della motivazione).

13.- Il secondo motivo assume che, nei fatti, il provvedimento del Tribunale torinese ha prorogato “una precedente proroga (Questore di Caltanisetta), anzichè il provvedimento di trattenimento originario (del Questore di Milano) oppure la richiesta del Questore di Torino”. Il dispositivo fa infatti riferimento a un “provvedimento di trattenimento del Questore di Caltanissetta del 31.7.17”.

Ciò comporta – si afferma – vizio di ultrapetizione.

14.- Il motivo non può essere accolto.

Come si desume agevolmente dal complessivo contesto del provvedimento, l’ordinanza del giudice torinese ha prorogato il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Milano.

Nella specie manca, infatti, un “provvedimento di trattenimento del Questore di Caltanissetta del 31.7.17”. Trattasi dunque di un semplice materiale, posto che l’unico provvedimento di trattenimento, che compare in fattispecie, è quello del Questo di Milano, per l’appunto datato 31 luglio 2017 (come poi convalidato dal giudice di Caltanissetta, sotto la data 3 agosto 2017 e fatto oggetto di una prima proroga sempre dal giudice della città siciliana in data 31 agosto 2017).

15.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendosi costituita la Procura di Torino.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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