Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5523 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22694/2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- S.G., nata nella terra della *****, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Torino, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento pronunciato nell’aprile 2016, l’adito Tribunale di Torino ha integralmente respinto il ricorso.

2.- S.G. ha impugnato la decisione avanti alla Corte di Appello, limitatamente ai temi della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con sentenza depositata in data 1 marzo 2017, la Corte torinese ha respinto l’impugnazione.

3.- Nell’affrontare il proposto appello, la Corte territoriale ha affermato di respingerlo, “adottando sul piano motivazionale la ragione di più immediata decidibilità”, che ha individuato nella “situazione di pregiudizio per l’appellante nella sua nazione di origine”, e pure da ciò traendo la conseguenza che “la circostanza, che l’appellante sia stata costretta all’espatrio per sottrarsi a un matrimonio forzato e dopo avere subito violenze in Marocco, non rileva ai fini di causa”.

Posta questa prospettiva, il giudice del merito ha poi osservato che il Paese di origine di S.G. era “agevolmente identificabile nel fatto che la medesima, nata in *****, all’età di tre anni è stata portata in Marocco”.

Successivamente, la Corte torinese ha rilevato, in consecuzione, che in Sierra Leone – Paese di cui la richiedente ha “nazionalità” – ella “non rischierebbe di essere perseguitata e non sussistono situazioni definibili come violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale”; che “per tuziorismo anche a volere considerare l’appellante di nazionalità nigeriana, come parrebbe avere ricostruito la Questura di Napoli, non sarebbe integrata alcuna ipotesi di protezione sussidiaria”; che “siffatta prospettazione non potrebbe essere prospettata con riferimento a un rientro in Marocco”.

4. Passando quindi al tema rappresentato dalla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato che “nel caso di specie non è ravvisabile, nè è stato allegato, alcun motivo riconducibile alle convenzioni internazionali ovvero ai diritti costituzionali”.

5.- Avverso questo provvedimento S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

II Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. La ricorrente ha anche depositato memoria.

6.- La controversia è stata chiamata alla Camera di consiglio della Prima Sezione civile del 19 giugno 2019. In esito alla quale, il Collegio – preso atto che il “terzo motivo di ricorso censura la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, deducendo che la Corte territoriale ha omesso di considerare la situazione di vulnerabilità della richiedente, avuto riguardo in particolare alla sua condizione di madre con figlia di tenerissima età” – ha rinviato la causa a nuovo ruolo, con ordinanza del 13 settembre 2019, n. 22909.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo e il secondo motivo di ricorso attengono entrambi – il primo per il profilo del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5; il secondo con riferimento alla violazione di legge – alla tematica della protezione sussidiaria.

La Corte di Appello – si assume – ha emesso una “decisione meramente assertiva”, che altresì “omette l’esame di tutti i profili di rischio dedotti in atti”.

Nei fatti, la decisione non si basa per nulla su fonti di informazione oggettive, come relative al Paese di origine del richiedente. Per altro verso, il giudice del merito si è limitato a considerare l’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), laddove, per contro, era stata sollevata pure la questione dell’applicazione in fattispecie della diversa ipotesi di cui dell’art. 14, lett. b): e ciò con riguardo sia al rischio di essere costretta a contrarre un matrimonio forzato – ragione per cui la ricorrente era fuggita dal Marocco -, sia pure al rischio che l’approdo in Nigeria comportasse l’assoggettamento a più violenze di genere, posta in particolare la sua “condizione di giovane donna, oggi anche ragazza madre, prova di una rete familiare di riferimento”.

8.- Il terzo e il quarto motivo toccano entrambi – uno per il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’altro per il vizio di violazione di legge – il tema della protezione umanitaria.

La ricorrente lamenta, in modo particolare, che la Corte d’Appello non abbia preso in considerazione, in relazione ai seri motivi di carattere umanitario di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nè la sua condizione di ragazza madre, nè la sua pregressa esperienza di vita in Marocco. Sottolinea, altresì, come il giudice del merito non abbia provveduto a valutare la sua fattività volontà di integrazione in Italia, come pure non abbia tenuto conto di una situazione personale, che nell’attuale non registra più legami parentali e/o di riferimento nei paesi dove ha in precedenza dimorato.

9.- Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.

10.- In proposito, appare opportuno prima di tutto ricordare che, in materia di protezione sussidiaria, le norme di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), che qui vengono specificamente in interesse, fanno diretto riferimento al “Paese di origine” del richiedente (cfr., tra le altre, Cass., 17 febbraio 2020, n. 3875, per le ipotesi di cui alla lett. b.; Cass., 12 aprile 2018, n. 9169, per quelle di cui alla lett. c.). Per tale dovendosi intendersi – è bene anche aggiungere, richiamando il combinato disposto delle disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e n) – il Paese della cittadinanza attuale (quella, cioè, esistente al tempo della presentazione della domanda di protezione) della persona del richiedente (cfr., sul tema, Cass., 21 giugno 2012, n. 10375).

Ne segue, tra l’altro, che la verifica relativa alla individuazione di quale sia nel concreto il Paese di cui è cittadino il richiedente – per quanto solo incidentale nel contesto del giudizio di protezione internazionale – si pone come indagine distinta e logicamente antecedente a quelle concernenti l’effettiva sussistenza delle condizioni rispettivamente richieste dell’art. 14, lett. b) e c): quale passaggio necessario, dunque, per potere “localizzare”, e poi correttamente apprezzare nel concreto, i termini delle situazioni pregiudizievoli che vengono distintamente definite da queste disposizioni.

11.- La pronuncia della Corte di Appello non ha tuttavia eseguito in maniera corretta lo schema che si è appena richiamato.

La decisione relativa all’attuale cittadinanza della richiedente – va in primo luogo annotato – non risulta sorretta da motivazione di sorta: e ciò, nonostante il fatto che, nella specie, sia di per sè venuta in discussione la riferibilità a tre diversi Paesi (Sierra Leone, Nigeria, Marocco).

Oltre che priva di motivazione, peraltro, la decisione in discorso si manifesta pure perplessa: nel senso che il riferimento “tuzioristico” alla “nazionalità nigeriana” – legato sì a un richiamo alla Questura napoletana, ma in termini rimasti del tutto inconclusi (ovvero solo generici) – viene sostanzialmente a indebolire, se non propriamente a destinare all’incertezza, l’affermazione inerente alla “nazionalità sierraleonese” (cfr. sopra, nel n. 3). E così anche a far trasparire come la Corte di Appello trascuri immotivatamente di esaminare il tema delle “violenze di genere”, dalla richiedente sollevato come rischio connesso a un eventuale rimpatrio in Nigeria.

L’ulteriore decisione di escludere la ricorrenza di una situazione omologabile a quella prevista dall’art. 14, lett. c, non diversamente si manifesta – per altro verso, è anche da osservare – sprovvista una qualunque motivazione a supporto (con riguardo a tutti e tre in Paesi interessati): e così esaurita nella sua nuda affermazione, senza indicazione nè di circostanze, nè di fonti di riferimento specifico (e sul punto v., tra le altre, Cass., 26 aprile 2019, n. 11312).

12.- L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del terzo e del quarto motivo.

13.- In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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