LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11965/2019 proposto da:
B.U., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositato il 09/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- B.U., proveniente dalla terra della *****, ha presentato ricorso avanti alla Corte d’Appello di Napoli avverso il provvedimento del Tribunale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.
Con provvedimento emesso in data 9 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il ricorso.
2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che “le fonti di uso comune, ad es. Amnesty International e il sito del ministero degli esteri, registrano una sostanziale normalizzazione del Paese, pur ancora caratterizzato da tensioni. Quanto poi alla situazione specifica dell’appellante, lo stesso atto di gravame non è in grado di riferire nulla di specifico”.
Con riguardo al tema della protezione umanitaria, il giudice del merito ha rilevato pure che “nulla di specifico è dedotto al riguardo, essendosi l’appellante, anche sul punto limitato ad astratte doglianze”.
3.- Avverso questo provvedimento B.U. ha presentato ricorso, affidato a sei motivi di cassazione.
L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- I motivi di ricorso formulati dal ricorrente censurano il provvedimento della Corte d’Appello: (i) col primo motivo, per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente, per mancata esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione; (ii) col secondo motivo, per omesso esame della condizione di pericolosità e della situazione di violenza generalizzata esistente in Guinea; (iii) col terzo motivo, per violazione di legge in ordine all’omesso approfondimento delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio ai fini della valutazione della condizione personale del ricorrente; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, nonchè per omessa valutazione delle fonti informative riguardanti il paese d’origine; (v) col quinto motivo, per violazione di legge e omesso esame in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (vi) col sesto motivo, per violazione di legge e omesso esame in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
5.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento, da parte della Corte di Appello di Napoli, della protezione internazionale ed umanitaria, per motivazione apparente del provvedimento impugnato.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, posto che la Corte napoletana ha negato il riconoscimento delle due forme di protezione internazionale sull’assunto che “le fonti di uso comune registrano una sostanziale normalizzazione del Paese”; inoltre, la Corte d’Appello ha spiegato che “l’istante si è allontanato dal suo paese nel 2012, ma da allora la situazione politica è profondamente cambiata, in termini di normalizzazione”.
Per quanto riguarda il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice del merito ha rilevato che “nulla di specifico è dedotto al riguardo, essendosi l’appellante limitato, anche sul punto, ad astratte doglianze”.
5.2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del giudice del merito per omesso esame delle fonti informative in ordine alla situazione sussistente nel paese d’origine.
Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione delle condizioni sussistenti nel paese d’origine del richiedente, non consentita al giudice di legittimità. Del resto, il motivo non viene neppure a indicare la presenza di fonti alternative – e di opposto vettore – rispetto a quelle citate dalla Corte napoletana (quali, per l’appunto, Amnesty International e sito del Ministero degli esteri).
5.3.- Il terzo motivo lamenta “l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, limitandosi a contestare la valutazione della situazione in essere nella Guinea Bissau, che è stata compiuta dal giudice del merito. Anche questo motivo viene, in definitiva, nella richiesta di una nuova e inammissibile valutazione di credibilità della narrazione del richiedente.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente rientra nel novero degli apprezzamenti di fatto, che in quanto tali rimangono affidati al giudice del merito (cfr., per tutte, Cass., 15 febbraio 2019, n. 3340).
5.4.- Il quarto e il quinto motivo di ricorso lamentano violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè omesso esame delle fonti informative in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria.
I motivi di ricorso sono inammissibili, avendo il giudice del merito correttamente esaminato le fonti informative concernenti la situazione presente in Guinea Bissau.
5.5- L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, posto che lo stesso non indica alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente. Nei fatti, il motivo si snoda nella ripetizione di frasi stereotipe, che non riguardano in alcun modo la specifica persona del richiedente.
6.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura di Euro 2.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021