Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5531 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11687/2019 proposto da:

D.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Gasparin, del foro di Milano giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4489/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2020 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4489/2018 depositata il 16-10-2018, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da D.T., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa di dissidi con lo zio che lo maltrattava e lo sottoponeva a continue vessazioni. La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente, peraltro risalenti nel tempo, non rientrassero in alcuna ipotesi per la concessione della protezione internazionale, avendo natura privatistica ed essendo in ogni caso inattendibili perchè generici, stante l’assenza di indicazione di circostanze di tempo e di luogo. La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto, che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale del Senegal, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; 2. “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi; Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt., 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32"; 3. ” Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della decisione per violazione di varie disposizioni – artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6". Con i primi due motivi il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sua vicenda personale, rilevando che era fuggito per le violenze subite, per non avere nel suo Paese alcuna protezione a livello familiare e per motivi economici (pag. n. 6 ricorso). Lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato le ragioni della sua fuga e si duole, inoltre, della omessa considerazione della grave situazione del Senegal, ove è perpetrata una costante violazione dei diritti umani. Deduce che in base alla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato si richiede solo una situazione psicologica di fondato timore di persecuzione. In ordine al diniego della protezione sussidiaria, deduce che in caso di rimpatrio corre rischi per la sua stessa sopravvivenza e dove sarebbe privo di riferimenti economici ed affettivi. Lamenta la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla normativa di riferimento, nonchè alla giurisprudenza di merito, di legittimità e comunitaria, e del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè si duole del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria e deduce che la Corte territoriale non ha esaminato la sua situazione personale, in particolare le violenze subite dallo zio e la sua integrazione in Italia, dato che parla e comprende la lingua italiana (anche se non perfettamente), ha un lavoro in regola, è in Italia da diversi anni, con una stabile e radicata rete di amicizie ed affetti. Inoltre lamenta che la Corte territoriale non abbia valutato la sua patologia documentata ed anche la sua presumibile vulnerabilità psicologica e che non abbia effettuato alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.

2. I primi due motivi, concernenti il diniego del rifugio e della protezione sussidiaria, sono inammissibili.

2.1. L’esposizione di cui al ricorso è contraddittoria, perchè da un lato il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità, dell’omessa considerazione delle ragioni di fuga e della sua condizione di perseguitato (pag. n. 8 e 9 ricorso), dall’altro afferma di essere scappato dal Senegal per motivi economici (cfr. pag. 6 ricorso), il che escluderebbe in radice le protezioni maggiori. In ogni caso se la vicenda personale addotta a cagione della fuga è inattendibile o irrilevante ai fini del riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), come, nella specie, ha ritenuto la Corte di merito, non c’è dovere di cooperazione istruttoria (tra le tante Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019). Le censure, inoltre, non si confrontano con il percorso argomentativo, da considerarsi adeguato (Cass. S.U. n. 8053/2014), della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a richiamare diffusamente la normativa di riferimento e giurisprudenza di merito e di questa Corte, senza svolgere critiche specifiche e puntuali in ordine alle affermazioni dei Giudici di merito. Circa il diniego della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) citato, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 6 della sentenza impugnata), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè allega di essere soggetto vulnerabile in relazione alle vicende personali su cui i giudici di merito hanno statuito la non credibilità, non deduce di aver allegato nei giudizi di merito altri elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). La Corte territoriale non ha menzionato nella sentenza impugnata l’attività di lavoro svolta dal richiedente in Italia e la patologia, invero di natura e tipologia non precisate, il cui esame in ricorso si assume omesso. Poichè non v’è menzione di detti fatti nella sentenza impugnata, era onere del ricorrente indicare specificamente ed esattamente quali erano state le allegazioni svolte al riguardo in appello e quali i documenti prodotti a supporto delle stesse. Invece il ricorrente, nell’illustrazione del terzo motivo, sull’attività di lavoro si limita a dedurre di aver dichiarato in sede di audizione di lavorare in campagna con contratto fino a dicembre 2018 (pag. 17 ricorso) e sulla patologia neppure precisa da quale malattia sia affetto, oltre che a riferirsi alla “presumibile” sua vulnerabilità psicologica, nonchè nemmeno indica quale sia la documentazione che assume di aver prodotto sul punto (pag. 18 ricorso). Infine, la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata).

4. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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