Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5535 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6503/2019 proposto da:

R.S., difeso dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, domiciliato presso la cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2376/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 29.8.2018, ha rigettato l’appello proposto da R.S., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 4/05/2017 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine in quanto minacciato da abitanti della zona di fede mussulmana contrari al suo progetto di vendita di un suo terreno ad un cristiano).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione del Punjab in Pakistan. Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione R.S. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (attività lavorativa e condizioni sanitarie del ricorrente).

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato il suo inserimento lavorativo nello Stato di accoglienza nonchè la sua condizione sanitaria, avendo prodotto al giudice documentazione lavorativa e medica anche nel giudizio d’appello, ignorando che il suo rimpatrio determinerebbe la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani ed ha reso una motivazione apparente in ordine alla richiesta protezione umanitaria.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza.

Va osservato, in primo luogo, che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria sul rilievo che non possono valorizzarsi, nella prospettazione di una condizione di vulnerabilità, motivi di insicurezza o carenze socio-economiche diffuse del paese d’origine non collegate ad una situazione personale, ha reso una motivazione che soddisfa “il minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.

Va, inoltre, osservato che nella sentenza impugnata nessun cenno è contenuto al dedotto inserimento lavorativo del ricorrente, alla situazione sanitaria del medesimo ed alla eventuale violazione perpetrata nei suoi confronti dei diritti umani (che anzi è specificamente indicata come non dedotta).

Orbene, essendo principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio – non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041) – ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate, come nel caso di specie, questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro illustrazione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, non avendo indicato nè il luogo nè il modo di deduzione innanzi al giudice d’appello delle questioni illustrate nel motivo, essendosi limitato a dedurre di aver depositato documentazione lavorativa e medica (di cui non ne è neppure stato descritto il contenuto) in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale in appello, di talchè l’odierna doglianza si appalesa inammissibile.

In ogni caso, si appalesa irrilevante il riferimento al suo percorso di integrazione, elemento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente la violazione da parte del giudice d’appello dei criteri normativi da applicare nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni, rilevando che la Corte non ha neppure preso in considerazione la verosimiglianza del suo racconto, limitandosi ad assumerne la “inconsistenza”, “genericità” e “superficialità”.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie – a differenza di quanto dedotto dal ricorrente – la Corte d’Appello si è specificamente pronunciata sulla coerenza e plausibilità del racconto del cittadino straniero, escludendole, sul preciso rilievo che non fosse verosimile che il richiedente, che cristiano non era, avesse resistito alle minacce dei cittadini di fede mussulmana per vendere il proprio terreno a chi voleva edificare una chiesa cristiana, piuttosto che ricercare un diverso acquirente per far fronte alle sopravvenute difficoltà economiche.

Con tale argomentazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, neppure per invocare, sul punto, il difetto di motivazione nei termini sopra illustrati, svolgendo censure generiche e comunque di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado.

Infine, manifestamente infondata è la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., che è configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, fattispecie completamente estranee alla causa in esame (Cass. n. 1229 del 17/01/2019).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’impiego di fonti informative non aggiornate.

Lamenta il ricorrente che la Corte ha riportato in modo impreciso e non puntuale le fonti dalla stessa citata, non prendendo in considerazione altre fonti autorevoli e sicure che descrivono una situazione diversa da quella rappresentata.

6. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente ha dedotto che la Corte di merito avrebbe riportato in modo impreciso e non puntuale le fonti citate, non consentendo il loro controllo, ma, nello stesso tempo, contraddittoriamente, entra nel merito delle stesse fonti affermando che altre più autorevoli descrivono una situazione differente.

Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la non attualità delle fonti consultate dalla Corte di merito e l’omessa valutazione di fonti ulteriori e diverse più autorevoli, in primo luogo, svolge censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto. In ogni caso, lo stesso si è limitato ad indicare le diverse fonti, senza riportarne il contenuto, e non precisando neppure l’anno cui risalgono.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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