Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5537 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1595/2018 proposto da:

BULGARIA AIR AD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO DE VITI DE MARCO N. 50, presso lo studio dell’avvocato VESSELINA PANOVA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M.S.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA MASTRANGELO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4281/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017 r.g.n. 5461/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 6 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla compagnia aerea Bulgaria Air AD avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato l’opposizione della compagnia bulgara all’esecuzione forzata promossa nei propri confronti da S.Z.M.T., sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 12012/04, ritenendola ad essa legittimata, in quanto in sostanziale continuità aziendale con Balkan Bulgaria Airlines nella posizione di debitrice della lavoratrice (sua dipendente quale impiegata in Roma dal 1984 al 1995);

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva applicabile alla sentenza del Tribunale, quale giudice in sede di rinvio prosecutorio dalla Corte di Cassazione n. 9719/13, di annullamento di una prima sentenza del Tribunale di Roma (n. 11334/06, che aveva accolto, sul presupposto del suo difetto di legittimazione passiva, l’opposizione di Bulgaria Air AD all’esecuzione promossa nei propri confronti dalla lavoratrice), il medesimo regime di impugnazione vigente all’epoca della sentenza annullata, che ne prevedeva la ricorribilità immediata per cassazione, con esclusione dell’appello;

3. con atto notificato il 28 dicembre 2017 (5 gennaio 2018), la società bulgara ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., cui la lavoratrice resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 1, art. 11 preleggi e art. 616 c.p.c., per l’appellabilità della sentenza di opposizione all’esecuzione del Tribunale in sede di giudizio di rinvio, in quanto autonomo e la statuizione giudiziale costituente la prima pronuncia tra le parti, non sostitutiva di altra precedente, con la conseguente applicabilità del regime di impugnazione vigente all’epoca di introduzione del giudizio (anno 2005) ovvero alla data della sua pubblicazione (22 ottobre 2014), secondo il principio di irretroattività delle norme processuali (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 392 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 69 del 2009, art. 58 e art. 616 c.p.c., per la natura del giudizio di rinvio, anche prosecutorio, di nuovo giudizio, da ritenere pertanto introdotto in epoca successiva al 4 luglio 2009, a norma della disposizione transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58, ripristinatoria del regime di appellabilità della sentenza di opposizione all’esecuzione, abrogato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per evidenti ragioni di connessione, sono infondati;

3. il giudizio di rinvio non è configurato dall’ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione: sicchè, salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), non può che essere la Suprema Corte il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l’ottemperanza da parte del giudice del rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità; e ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo e unico grado e, nelle more, sia intervenuta (come nel caso all’esame) una nuova disciplina di impugnazione delle sentenze di primo grado, posto che il “recupero” di un grado del giudizio, prima ancora che contrastare con i fondamentali principi di celerità ed economicità che presiedono al giusto processo, risulterebbe distonico rispetto alla stessa funzione del rinvio (Cass. s.u. 9 giugno 2016, n. 11844; Cass. 7 gennaio 2019, n. 167; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34029);

3.1. per tale ragione, è allora inammissibile l’impugnazione davanti alla Corte d’appello della sentenza del Tribunale di Roma n. 9833/14, appunto in sede di rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9719/13 (di annullamento di una prima sentenza del Tribunale di Roma, n. 11334/06, di accoglimento, sul presupposto del suo difetto di legittimazione passiva, dell’opposizione di Bulgaria Air AD all’esecuzione promossa nei propri confronti dalla lavoratrice);

3.2. la sentenza del Tribunale di Roma n. 9833/14 è, infatti, ricorribile soltanto per cassazione, secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 52 del 2006, ed applicata alla (prima) sentenza dello stesso Tribunale n. 11334/06 (poi cassata), nonostante la sopravvenuta modificazione del regime impugnatorio per effetto della L. n. 69 del 2009 (di ripristino dell’appellabilità delle sentenze di opposizione all’esecuzione, essendo applicabile il regime transitorio stabilito dal suo art. 58, comma 2 ai soli giudizi pendenti in primo grado, ma non in sede di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., per la sua richiamata natura di fase rescissoria del giudizio di cassazione e non di autonomo grado di giudizio);

4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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