LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1437/2020 proposto da:
A.M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10312/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 5959/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 28.11.2019, ha respinto il ricorso presentato da A.M.A. avverso il provvedimento dell’11.1.2018, reso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Vicenza, con il quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. il Tribunale, sentito il ricorrente (v., in particolare, pag. 8 del decreto), ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione amministrativa non erano conformi a quelle rese durante l’audizione giudiziale ed apparivano scarsamente attendibili (v., ancora, pag. 8 del decreto), ed altresì prive ingiustificatamente di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;
3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza deì presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. a) e b), poichè nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;
4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, data la lacunosità e la incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa ed in sede giudiziaria, poste a fondamento della richiesta di cui si tratta;
5. per la cassazione della sentenza ricorre A.M.A. sulla base di un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
6. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
Che:
1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, neppure spillata al ricorso, una procura – peraltro priva di data, in cui la firma del ricorrente è costituita da uno segno illeggibile, sotto il quale è posta, per autentica, una firma altrettanto illeggibile – dalla quale non si evince il conferimento da parte del ricorrente al difensore del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, ma solo un generico riferimento al “conferimento di ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso cassazione avverso decreto Tribunale, ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonchè di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare gli arbitri nelle procedure arbitrali”;
2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato (nella fattispecie, neppure spillato al ricorso) contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);
3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Massimo Rizzato, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021