Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5567 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28514-2019 proposto da:

D.S.L., LIBORIO DI SALVO, rappresentato e difeso da sè

stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI *****, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda proposta da D.S.L., volta a fare dichiarare la nullità di una deliberazione di assemblea condominiale approvata a maggioranza (sentenza emessa nel contraddittorio del Condominio di *****).

La corte d’appello rigettava l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal solo amministratore per il giudizio, in base al rilievo che il medesimo era a ciò legittimato dall’art. 1131 c.c., trattandosi di azione rientrante nei limiti delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c..

Per la cassazione della sentenza D.S.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ambedue proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: con il primo motivo si censura tale specifico contenuto della decisione, e ciò al fine di farne discendere la nullità della costituzione del condominio nei gradi di merito; con il secondo motivo, in conseguenza della tesi sostenuta con il primo motivo, il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, dovendosi ritenere che il giudizio di merito si sia svolto nella contumacia del condominio convenuto.

Il Condominio di ***** ha resistito con controricorso, con il quale eccepisce innanzitutto del ricorso per decorso del termine.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

Il ricorso è ammissibile, perchè la sentenza, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, è stata decisa il 18 gennaio 2019, ma depositata il 15 marzo 2019, sicchè il ricorso, notificato a mezzo pec il 20 settembre 2019, è tempestivo.

Il ricorso, ammissibile sotto questo profilo, è tuttavia inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Costituisce principio acquisito che in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. n. 1451/2014; n. 7095/2017) La sentenza, pertanto, ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame della censura non offre elementi per mutare tale orientamento, conseguendone, appunto, l’inammissibilità del ricorso ai sensi del citato art. 360-bis c.p.c., n. 1, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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