LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17079/2012 R.G. proposto da:
Titanus s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Taverna Salvatore e Stefanini Anna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, piazza Mincio 2 (già viale Regina Margherita n. 262/264), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 139/06/2011, depositata il 13 giugno 2011.
RILEVATO
Che:
La Titanus s.p.a. impugnava originariamente la cartella esattoriale n. ***** emessa a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria per l’importo di Euro 53.217,00 a seguito dell’avviso di accertamento n. ***** (emesso per Iva, Irpeg, Irap anno 2003), separatamente impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto l’ammontare alla metà dell’accertato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis.
La Commissione Tributaria del Lazio ha rigettato l’appello del contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, chiedendo cassarsi la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando controricorso con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso principale in quanto inammissibile, e comunque infondato.
Successivamente, in prossimità dell’adunanza di trattazione, fissata per il 29 maggio 2019, la Titanus ha depositato una memoria con cui premesso di aver raggiunto un accordo di mediazione con l’Agenzia delle entrate, con il pagamento del dovuto in 8 rate, puntualmente onorate, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito di questa memoria, nell’adunanza del 29 maggio 2019 è stata emessa una ordinanza interlocutoria con cui le parti sono state invitate a dedurre sulla richiesta di estinzione del giudizio.
In ottemperanza all’ordinanza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha ricostruito e documentato lo svolgimento della vicenda.
La ricorrente ha depositato a sua volta una memoria scritta. La causa è stata decisa all’odierna adunanza, cui era stata rinviata per l’emergenza sanitaria in corso.
CONSIDERATO
Che:
1.- L’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha documentato con la memoria sopra citata che: a) l’accordo di mediazione intercorso con la Titanus s.p.a. riguardava solo Iva e Irap, non anche Irpeg, che avrebbe dovuto essere rideterminata a seguito della sentenza sull’avviso di accertamento, nel frattempo sopravvenuta, che ne aveva ridotto l’importo.; b) per Iva e Irap fu emessa altra cartella di pagamento (n. *****), e per questa cartella intervenne l’accordo di mediazione, che prevedeva il pagamento del debito in 8 rate, tutte onorate dal contribuente; c) per l’Irpeg invece, esclusa dall’accordo, avrebbe dovuto essere rideterminato il calcolo delle somme dovute, inferiori a quelle intimate con la cartella esattoriale impugnata, che invece costituì per errore oggetto di sgravio integrale.
1.1- La contribuente con la nota sopra indicata ha rilevato e documentato che, successivamente all’accordo di mediazione, in esecuzione della sentenza intervenuta sull’avviso di accertamento è stata emessa relativamente all’Irpeg 2003 altra cartella esattoriale (n. *****) per l’importo di Euro 52.901,59 che è stata pagata con bonifico del 16 giugno 2020.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione per un verso della riduzione della pretesa fiscale in corso di causa, e per altro verso dell’adempimento da parte della contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021