Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5597 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19629/2012 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Scifo e Gaetano Sano, domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall’avv. Gaetano Mirmina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Ferri, sito in Roma, via G. Puccini, 10;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Siracusa, n. 83/16/12, depositata il 20 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

RILEVATO

CHE:

– M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Siracusa, depositata il 20 marzo 2012, che, in accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento di sette cartelle di pagamento e del conseguente preavviso di fermo di beni mobili registrati;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ha accolto il gravame erariale, ritenendo che le cartelle di pagamento erano state validamente notificate, per cui, in assenza della loro tempestiva impugnazione, al contribuente era precluso eccepire eventuali vizi che le inficerebbero, e che, del pari, valida era la notifica del provvedimento di fermo di beni mobili, effettuata in via diretta a mezzo posta e, dunque, non assoggettata alla disciplina prevista dal codice di procedura civile;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resistono, con distinti controricorsi, sia la Riscossione Sicilia s.p.a., sia l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto che le copie fotostatiche delle notifiche delle cartelle di pagamento avessero la stessa efficacia dei documenti originali, pur in presenza di relativo disconoscimento, in quanto oggetto di autenticazione dall’agente della riscossione;

– con il medesimo motivo deduce la falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge, nonchè del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’agente della riscossione, in ragione della funzione pubblica esercitata, potesse autenticare atti e documenti detenuti nell’interesse dell’ente pubblico che li aveva formati;

– il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;

– la Commissione regionale ha ritenuto che le relate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione in copia fotostatica avessero la stessa efficacia probatoria degli originali in virtù non già dell’effetto dell’asserito esercizio del potere di autenticazione da parte dell’agente medesimo, bensì dell’operatività del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, ritenuto, all’evidenza, applicabile al caso in esame;

– tale disposizione, nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che “i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71”;

– orbene, parte ricorrente non ha censurato, nella sostanza, l’applicazione di tale disposizione di legge, richiamata solo nella rubrica del motivo, nella parte in cui riconosce efficacia probatoria alla riproduzione su supporto informatico delle relate di notifica, limitandosi, invece, a contestare la sussistenza del potere dell’agente di riscossione di autenticare le copie di tali notifiche agli effetti della relativa produzione in giudizio;

– con il secondo motivo di ricorso il contribuente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, per aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto del termine decadenziale previsto per la proposizione del gravame;

– il motivo è ammissibile, pur contenendo l’errata indicazione numerica della censura dedotta (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 anzichè n. 4 della medesima disposizione), in quanto il motivo reca univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla mancata rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per decorso del termine per l’impugnazione (cfr., in tema, Cass., SS.UU., 24 luglio 2013, n. 17931);

– nel merito, la doglianza è infondata;

– la sentenza appellata risulta essere stata depositata il 30 novembre 2009, per cui il gravame doveva essere proposto – tenuto conto dell'(incontestata) applicabilità del termine lungo, nella misura di un anno prevista dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione vigente pro tempore, e della sospensione feriale dei termini, anch’essa nella misura prevista dalla legislazione applicabile ratione temporis, nonchè del principio per cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune e non ex numero sed ex numeratione dierum, sicchè il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale – entro il 15 gennaio 2011 (cfr. Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1543);

– poichè tale giorno cadeva di sabato, il termine deve considerarsi prorogato ex lege, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, al primo giorno seguente non festivo e, cioè, al successivo 17 gennaio;

– atteso che l’appello è stato notificato, mediante invio per mezzo del servizio postale, il 14 gennaio 2011, il termine risulta essere stato rispettato, a nulla rilevando la data in cui l’atto è stato ricevuto dal destinatario (cfr., sul principio della scissione degli effetti della notificazione, secondo il quale la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario ovvero, in caso di notifica eseguita dall’avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1993, n. 53, all’agente postale, Cass., SS. UU., 26 luglio 2004, n. 13970; vedi, anche, Cass. 3 luglio 2014, n. 15234);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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