Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5598 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27109/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

Buono Maria di C.M. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e C.M., rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Fiannacca e Nicola Todaro, con domicilio eletto presso lo studio legale associato “Avv.ti Catania –

Fiannacca – Todaro”, sito in Messina, via T. Capra is. 301/bis;

elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, n. 122/02/11, depositata il 7 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, depositata il 7 ottobre 2011, che, in parziale accoglimento dell’appello di C.M., in proprio e quale legale rappresentante della Buono Maria di C.M. & C. s.a.s., ha annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni irrogate alla predetta C.M. per le violazioni tributarie commesse, nella riferita qualità, per l’anno di imposta 2001;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, in considerazione della rinuncia delle contribuenti al ricorso medesimo, subordinatamente alla rideterminazione delle sanzioni, e dell’adesione ad una siffatta richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria;

– ha, quindi, accolto il gravame delle contribuenti evidenziando, da un lato, che non era intervenuta alcuna notifica o proposta di rideterminazione delle sanzioni, e, dall’altro, che non aveva elementi per poter procedere ad una siffatta rideterminazione, per cui le sanzioni andavano annullate per violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso C.M., in proprio e nella menzionata qualità di legale rappresentante della Buono Maria di C.M. & C. s.a.s..

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per ultrapetizione, in relazione al fatto che si era pronunciata sul merito della pretesa erariale, benchè l’appellante avesse chiesto il rinvio degli atti ad altra sezione della Commissione provinciale;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha accolto il gravame della contribuente in coerenza con la richiesta dalla medesima formulata nel suo appello, la quale, nelle conclusioni dell’atto, chiede, “preliminarmente, di accogliere l’appello”;

– quanto alla decisione del giudice di esaminare il merito della controversia, anzichè, come richiesto dalla parte, di rimettere la causa al giudice di primo grado, si tratta di una valutazione che riguarda gli effetti dell’accoglimento del gravame, i quali sfuggono al potere dispositivo delle parti, e che non altera alcuno alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), non venendo in rilievo l’attribuzione un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che fosse necessario pervenire ad una rideterminazione delle sanzioni, su impulso dell’Amministrazione finanziaria, e, dall’altro, a seguito del mancato esercizio di un siffatto potere da parte dell’Ufficio, ha annullato l’atto irrogativo delle stesse;

– con il terzo motivo si duole dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui sono state annullate le sanzioni irrogate;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– la mancata formulazione di una proposta di rideterminazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio e, conseguentemente, la mancata verificazione dell’evento cui la contribuente ha subordinato la rinuncia del proprio ricorso non costituisce una ragionevole spiegazione, sotto il profilo logico-giuridico, dell’illegittimità dell’atto irrogativo delle sanzioni, che presuppone il previo accertamento – nella specie, assente

– dell’esistenza di un vizio che inficia l’atto impugnato;

– non si presente utile, a tal fine, il riferimento, contenuto nella sentenza di appello, alla violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, avuto riguardo sia alla totale mancanza di indicazione dei presupposti fattuali di applicazione di tale disposizione, sia, comunque, al fatto che la stessa disciplina i criteri che devono presiedere alla determinazione delle sanzioni in caso di concorso o continuazione delle violazioni, ma non prevede anche presupposti di validità dell’atto irrogativo delle stesse;

– all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento del quarto, con il quale la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, per aver la Commissione regionale escluso che le sanzioni irrogate fossero legittime;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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