Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5599 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2456/2015 R.G. proposto da:

Silia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paola e Adriano Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7076/46/14, depositata il 14 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

RILEVATO

CHE:

– la Silia s.p.a. in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 luglio 2014, che, in accoglimento dell’appello principale erariale, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione resa da quest’ultima ai fini dell’i.v.a. per l’anno 2007 e recuperata l’imposta non versata;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’ufficio aveva contestato l’indebita detrazione dell’i.v.a. per difetto della prova delle relative operazioni, nonchè l’omessa contabilizzazione di ricavi;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, limitatamente al rilievo relativo alla omessa contabilizzazione di ricavi, in ragione della carenza di motivazione dell’atto impositivo sul punto;

– ha, quindi, disatteso l’appello incidentale della contribuente ritenendo valida la notifica dell’atto impositivo, contestata in relazione alle forme semplificate in cui era stata eseguita, sussistenti gli estremi per l’accertamento extra contabile operato dall’Ufficio, infondata l’eccepita violazione del contraddittorio e corretti i rilievi attinenti l’indebita detrazione dell’i.v.a;

– ha, infine, accolto il gravame principale dell’Amministrazione finanziaria sottolineando la correttezza dell’operazione di ricostruzione dei ricavi operata attribuendo rilevanza ai costi della produzione industriale;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per aver la sentenza impugnata ritenuto legittimo l’atto impositivo benchè non contenesse una specifica motivazione in ordine alle questioni sollevate dalla contribuente avverso i rilievi formulati avverso il processo verbale di constatazione notificatole;

– il motivo è infondato;

– in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (cfr. Cass., ord., 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3583);

– pertanto, la sentenza di appello, nel ritenere che il contraddittorio con il destinatario dell’atto impositivo non implica necessariamente che l’Ufficio debba confutare analiticamente le osservazioni del privato, potendo, in modo espresso o implicito, ritenere le ragioni che argomentazioni addotte non siano convincenti, si sottrae alla censura prospettata;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1321,1362 e 1375 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2,6,21 e 26, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, per aver la Commissione regionale ritenuto, con riferimento al rilievo attinente l’omessa contabilizzazione di ricavi, corretta la rideterminazione di questi ultimi operata nell’atto impositivo senza tener conto delle circostanze fattuali allegate dalla contribuente che deponevano in senso contrario alla ricostruzione effettuata dall’ufficio;

– evidenzia, in particolare, che non si era tenuto conto della perdita rappresentata dalla conclusione dell’attività di impresa dell’azienda di proprietà della contribuente a seguito della cessione della stessa alla Siltal s.p.a., nonchè delle clausole del contratto di cessione dell’azienda con le quali si disciplinava il riparto dei costi e dei ricavi relativi al periodo intercorrente tra la conclusione del preliminare e quella del definitivo;

– aggiunge, inoltre, che non era pertinente il richiamo al principio economico secondo cui la quantificazione dei ricavi è proporzionale ai costi della produzione, in ragione dello stato di insolvenza in cui versava la contribuente all’epoca dei fatti;

– il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve, nella sostanza, in una critica di illogicità della motivazione adottata dal giudice di appello, il quale ha effettivamente preso in esame le allegate vicende contrattuali che hanno condotto alla cessione del complesso aziendale, ma, non condividendo le conclusioni tratte dalla contribuente, ha escluso che le stesse presentassero valenza probatoria idonea ad inficiare l’operazione di ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Amministrazione finanziaria;

– come noto, infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per aver la sentenza impugnata ritenuto indetraibile l’i.v.a. di rivalsa assolta con riferimento alle operazioni oggetto di due rilievi (nn. 1 e 2);

– contesta, in proposito, l’affermazione della Commissione regionale secondo cui, in tema di costi per consulenza di ricerca all’interno di società appartenente al medesimo gruppo, era necessaria la dimostrazione del titolo dell’esborso, in quanto non teneva conto della impossibilità di reperire la documentazione pertinente a causa della procedura concorsuale nella quale versava la contribuente, nonchè della ripartizione di tali spese l’interno del gruppo societario di appartenenza effettuata nel tempo;

– il motivo è infondato;

– giova rammentare che il principio di neutralità dell’imposta esige che la detrazione dell’1.v.a. versata a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (cfr. Corte Giust., 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia);

– l’esercizio del diritto, dunque, va riconosciuto, indipendentemente dall’osservanza degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione, laddove si sia in presenza di una reale operazione sottostante, posta in essere tra soggetti passivi e avente ad oggetto beni o servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili del cessionario o prestatore, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente (cfr. Cass., SS.UU., 8 settembre 2016, n. 17757);

– è necessario, tuttavia, che il contribuente offra dimostrazione del il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17, Direttiva n. 77/388/CEE, ossia quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, e che il diritto alla detrazione venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 3 (cfr., altresì, Cass., ord., 27 luglio 2018, n. 19938);

– orbene, la Commissione regionale, con accertamento non aggredito da specifica censura, ha escluso la detraibilità dell’imposta, avuto riguardo all’assenza delle fatture (quanto al primo rilievo) e di documentazione idonea a dimostrare il titolo giustificativo dell’operazione (quanto al secondo rilievo), facendo, in tal modo, corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7,500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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