Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5600 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2457/2015 R.G. proposto da:

Silia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paola e Adriano Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7075/46/14, depositata il 14 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

RILEVATO

CHE:

– la Silia s.p.a. in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 luglio 2014, che, in accoglimento dell’appello principale erariale, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione resa, ai fini dell’i.re.s. e dell’i.r.a.p., per l’anno 2007 e recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi per difetto di certezza e inerenza, nonchè l’omessa contabilizzazione di ricavi;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, limitatamente al rilievo relativo alla omessa contabilizzazione di ricavi, in ragione della carenza di motivazione dell’atto impositivo sul punto;

– ha, quindi, disatteso l’appello incidentale della contribuente ritenendo valida la notifica dell’atto impositivo, contestata in relazione alle forme semplificate in cui era stata eseguita, sussistenti gli estremi per l’accertamento extra contabile operato dall’Ufficio, infondata l’eccepita violazione del contraddittorio e corretti i rilievi attinenti l’indebita deduzione dei costi;

– ha, infine, accolto il gravame principale dell’Amministrazione finanziaria sottolineando la correttezza dell’operazione di ricostruzione dei ricavi operata attribuendo rilevanza ai costi della produzione industriale;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per aver la sentenza impugnata ritenuto legittimo l’atto impositivo benchè non contenesse una specifica motivazione in ordine alle questioni sollevate dalla contribuente avverso i rilievi formulati nel processo verbale di constatazione notificatole;

– il motivo è infondato;

– in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (cfr. Cass., ord., 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3583);

– pertanto, la sentenza di appello, nel ritenere che il contraddittorio con il destinatario dell’atto impositivo non implica necessariamente che l’ufficio debba confutare analiticamente le osservazioni del privato, potendo, in modo espresso o implicito, ritenere le ragioni che argomentazioni addotte non siano convincenti, si sottrae alla censura prospettata;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’omessa pronuncia sul motivo di ricorso, riproposto in sede di appello, avente ad oggetto l’illegittimità dell’atto impositivo nella parte in cui ha ricostruito i ricavi in proporzione ai costi rilevati dalla contabilità sociale al 31 dicembre 2007, benchè essa fosse assoggettata a procedura concorsuale e, pertanto, il periodo di imposta interessato terminasse con la chiusura di tale procedura;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale, dopo aver dato atto della doglianza della contribuente relativa all’utilizzazione, ai fini della ricostruzione dei ricavi, di dati rinvenienti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, anzichè di quello, relativo alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, chiuso, in relazione alla cessazione dell’attività di impresa, al 26 luglio 2007, ha ritenuto che la stessa fosse infondata, atteso che l’ente impositore aveva corretto il denunciato errore metodologico in cui era effettivamente incorsa la Guardia di Finanza e rettificato i valori utilizzati;

– in tal modo, si è, dunque, pronunciata sul motivo di appello interposto dalla contribuente e ha accertato l’insussistenza del presupposto fattuale elevato dalla contribuente a fondamento della violazione di legge prospettata;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1321,1362 e 1375 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2,6,39 e 42, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, per aver la commissione regionale ritenuto, con riferimento al rilievo attinente l’omessa contabilizzazione di ricavi, corretta la rideterminazione di questi ultimi operata nell’atto impositivo senza tener conto delle circostanze fattuali allegate dalla contribuente che deponevano in senso contrario alla ricostruzione effettuata dall’ufficio;

– evidenzia, in particolare, che non si era tenuto conto della perdita rappresentata dalla conclusione dell’attività di impresa dell’azienda di proprietà della contribuente a seguito della cessione della stessa alla Siltal s.p.a., nonchè delle clausole del contratto di cessione dell’azienda con le quali si disciplinava il riparto dei costi e dei ricavi relativi al periodo intercorrente tra la conclusione del preliminare e quella del definitivo;

– aggiunge, inoltre, che non era pertinente il richiamo al principio economico secondo cui la quantificazione dei ricavi è proporzionale ai costi della produzione, in ragione dello stato di insolvenza in cui versava la contribuente all’epoca dei fatti;

– il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve, nella sostanza, in una critica di illogicità della motivazione adottata dal giudice di appello, il quale ha effettivamente preso in esame le allegate vicende contrattuali che hanno condotto alla cessione del complesso aziendale, ma, non condividendo le conclusioni tratte dalla contribuente, ha escluso che le stesse presentassero valenza probatoria idonea ad inficiare l’operazione di ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Amministrazione finanziaria;

– come noto, infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’extrapetizione della sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al motivo di appello relativo alla eccepita illegittimità del rilievo avente ad oggetto l’indebita deduzione di costi, si è pronunciata con riferimento alla questione, estranea al giudizio, vertente sulla indebita detrazione dell’Iva di rivalsa assolta con riferimento ad altre operazioni passive;

– evidenzia, in proposito, che con tale motivo di gravame aveva contestato il disconoscimento dei costi, in quanto operato dall’Ufficio senza acquisire informazioni dai cedenti/prestatori;

– il motivo è infondato;

– il giudice di appello si è espressamente pronunciato (anche) con riferimento al motivo di appello della contribuente vertente sulla legittimità del rilievo relativo all’indebita deduzione di costi (rilievo n. 1), pervenendo alla conclusione della correttezza della statuizione resa sul punto dalla Commissione provinciale, in ragione dell’assenza di fatture o di altri elementi a sostegno dell’esistenza del costo dedotto;

– così argomentando, la sentenza impugnata si sottrae alla censura prospettata, avuto riguardo al compiuto esame del motivo di gravame, correttamente inteso nei termini risultanti dagli atti, anche con riguardo alla questione contestata dalla contribuente della impossibilità di negare la deduzione di costi presenti in contabilità, risolta, sia pure in via implicita, dal giudice di appello in senso sfavorevole alla parte;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ,art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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