Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5620 del 02/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23345-2016 proposto da:

REGGIO EMILIA FIERE SRL IN CONCORDATO E LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA N. 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIACARLA BORSIGLIA, FULVIA COLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/2015 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO E CONSIDERATO che:

1. la srl Reggio Emilia Fiere ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR dell’Emilia, in causa sulla legittimità dell’avviso attributivo della categoria D/8 al compendio immobiliare fieristico di proprietà di essa ricorrente, ha dichiarato l’appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza di primo grado inammissibile per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 53, ed ha poi, “comunque, disattesa la eccepita illegittimità” dell’accatastamento;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

3. il ricorso non investe la dichiarazione di inammissibilità dell’appello bensì quanto la CTR ha “comunque” ritenuto di osservare riguardo alla legittimità dell’avviso impugnato. Conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile alla luce del principio logico giuridico posto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 24469 del 30/10/2013: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto” (in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1-, ord. n. 11675 del 16/06/2020: “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione”; v. anche, in motivazione, Cass. 8405/2020; Cass.33966/2019, non massimate);

4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

5. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la società Reggio Emilia Fiere a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472