LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3259-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA BARBERO, VITTORIO BAROSIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/2016 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1.la controversia attiene alla legittimità dell’atto di classamento in categoria D/1 di una cabina di trasformazione installata presso l’autostrada ***** per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura (nella specie, una galleria);
2.la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato e condiviso la sentenza di primo grado con la quale l’atto di classamento era stato ritenuto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/1 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale (“un tutt’uno con l’impianto autostradale in quanto connesso e funzionale ad esso”), a sua volta accatastata nella categoria E/1;
3. l’Agenzia delle entrate censura la sentenza con tre motivi, contrastati dalla spa Autostrade Torino-Savona, con i quali rispettivamente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la sentenza impugnata priva di motivazione (primo motivo), violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, art. 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286) (secondo motivo) e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 (terzo motivo), per essere la cabina de qua immobile da includersi nella categoria D/8; ha depositato memoria;
4. la controricorrente ha depositato memoria;
5. il ricorso non merita accoglimento;
6. il primo motivo è infondato. Premesso che il requisito motivazionale imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (la sentenza deve contenere… “4. la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”) in coerenza con l’art. 111 Cost., comma 6, è soddisfatto allorchè la sentenza presenti un discorso argomentativo idoneo a giustificare il dispositivo, mentre non lo è se il discorso è tautologico, contraddittorio, perplesso o incomprensibile, premesso altresì che la motivazione della sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, la sentenza impugnata in nessun modo può dirsi immotivata: essendo decisivo stabilire, in riferimento a quanto in contestazione e al disposto del D.L. n. 262 del 1986, art. 2, comma 40, (a mente del quale “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”), se la cabina elettrica de qua avesse o non autonomia rispetto all’infrastruttura autostradale (incontestatamente accatastata in E/1), il rinvio alla sentenza di primo grado con le parole secondo cui la cabina è “un tutt’uno con l’impianto autostradale in quanto connesso e funzionale ad esso”, esprime in modo chiaro e lineare la ragione della decisione assunta;
7. quanto agli altri due motivi vale quanto segue. Questa Corte, su questione identica a quella che occupa, ha di recente affermato: “La cabina di trasformazione, installata presso l’autostrada, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale” (Cass.10/03/2020, n. 6705). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questo precedente. Il chè visto l’art. 118, comma 1, disposizioni di attuazione, del c.p.c., esime da ogni ulteriore argomentare;
8. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo