LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36026-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NUOVA DELLE FORNACI 20, presso lo studio dell’avvocato MARINOZZI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2643/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di R.V. di avviso di accertamento col quale veniva rettificato ai sensi della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il classamento di un immobile sito in Roma, microzona centro storico, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio in quanto notificato tramite agenzia di recapito privata.
Il contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che:
è necessario acquisire il fascicolo di merito per verificare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021