Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5635 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24090/2017 proposto da:

KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., T.C., S.D., Z.E., G.M.R., O.P., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI ANANIA;

– controricorrenti –

contro

CONVITTO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 455/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che con sentenza n. 243/2017, pubblicata il 18 aprile 2017, la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di KCS Caregiver Cooperativa Sociale avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda di V.M. e altre operatrici socio-sanitarie diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte, l’inquadramento nel superiore livello C2 del CCNL di settore, con la condanna della Cooperativa al pagamento delle somme conseguenti;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione KCS con tre motivi, cui hanno resistito le lavoratrici con controricorso.

RILEVATO

che la ricorrente KCS Caregiver Cooperativa Sociale ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo;

– che le controricorrenti hanno aderito alla rinuncia per il tramite del loro difensore munito di procura speciale;

– che, pertanto, sussistono le condizioni per farsi luogo alla richiesta declaratoria;

– che, stante l’intervenuta adesione delle controparti, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

la Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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