Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5644 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 993/2020 proposto da:

S.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO TORTAROLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 5291/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 13/08/2019 R.G.N. 16017/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto depositato in data 13.8.2019, ha respinto il ricorso presentato da S.L. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, notificato il 7.6.2018, con il quale erano state rigettate le domande della stessa dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dalla ricorrente, ha reputato che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento alla medesima dello status di rifugiato, in quanto le dichiarazioni rese apparivano scarsamente attendibili ed altresì prive, ingiustificatamente, di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;

3. inoltre, il Tribunale ha escluso il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed ha altresì sottolineato che S.L. “non ha dedotto alcun elemento dal quale possa evincersi l’effettiva integrazione in Italia”;

5. per la cassazione della sentenza ricorre S.L. articolando un motivo contenente più censure; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, spillata al ricorso, una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte della ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarla e difenderla, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, nè alcun riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, poichè, nella stessa, testualmente, si legge: “Il sottoscritto S.L., nato a *****, informato ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, nonchè della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega gli Avv.ti Guglielmo Tortarolo del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso il loro Studio Legale in *****, a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione contro Ministero dell’Interno, conferendo altresì ogni e più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare e transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande, nominare sostituti in udienza ed indicare domicilia tari”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Guglielmo Tortarolo, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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