LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1067/2020 proposto da:
M.A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 1646/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 2.5.2019, ha respinto il gravame interposto da M.A.M., nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della stessa sede il 26.6.2017, con la quale era stata rigettata l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia che non aveva accolto le domande del medesimo, dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5;
2. la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione apparivano scarsamente attendibili ed altresì prive, ingiustificatamente, di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;
3. inoltre, i giudici del gravame hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, anche in considerazione del fatto che, nella zona di provenienza del ricorrente (“il Benin, stato pacifico, con una situazione in positiva evoluzione”), non si registrano, attualmente, episodi di violenza indiscriminata;
4. infine, la Corte distrettuale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità, atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè “il M. è giovane, non ha dichiarato problemi di salute, nè l’appartenenza ad una categoria che potrebbe essere oggetto di discriminazione nel suo Paese d’origine”;
5. per la cassazione della sentenza ricorre M.A.M. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
6. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
Che:
1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, nè altri elementi idonei ad identificarlo, ma solo un generico riferimento alla “delega a rappresentare e difendere in ogni grado e fase del procedimento avanti la Corte di Cassazione ed atti inerenti e conseguenti…..conferendo all’avvocato Livio Neri tutte le facoltà inerenti il mandato comprese quelle di farsi sostituire, transigere e conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza”;
2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 15211/2020; 28146/2018; 18257/2017), poichè, appunto, “tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.”;
3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Livio Neri, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021