Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5649 del 02/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1227/2020 proposto da:

U.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sez. di Forlì Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legge in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3193/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2019 R.G.N. 2098/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 7.11.2019, ha respinto il gravame interposto da U.D., nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della stessa sede il 2.6.2017, ai sensi dell’art. 702-bis codice di rito, con la quale era stata rigettata l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, che non aveva accolto le domande del ricorrente dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5;

2. la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione amministrativa apparivano scarsamente attendibili ed altresì prive, ingiustificatamente, di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;

3. inoltre, i giudici del gravame hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, la Corte distrettuale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, data la lacunosità e la incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, poste a fondamento della richiesta di cui si tratta;

5. per la cassazione della sentenza ricorre U.D. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, nè altri elementi idonei ad identificarlo, ma solo un generico riferimento alla “nomina all’avv. Davide Ascari del Foro di Modena a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura”, senza altra specificazione, “e nelle eventuali fasi successive conferendogli tutti i poteri di cui agli artt. 83,84 c.p.c., nonchè quelli di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, di proporre reclami e compiere quant’altro necessario”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poichè, appunto, “tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.”;

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Davide Ascari, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472