Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5654 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2609/2020 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI n. 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10529/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/12/2019 R.G.N. 18955/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 31.12.2019, ha respinto il ricorso presentato da T.L. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, notificato il 29.5.2018, con il quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l’audizione in sede amministrativa e rilevato che lo stesso “non è comparso in udienza senza giustificato motivo, venendo meno con ciò al suo dovere di cooperazione nell’allegazione di tutti i motivi della domanda di protezione internazionale”, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le predette dichiarazioni erano rimaste ingiustificatamente prive di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;

3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), poichè nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, data la lacunosità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa, poste a fondamento della richiesta di cui si tratta;

5. per la cassazione della sentenza ricorre T.L. sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, neppure spillata al ricorso, una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, ma solo un generico riferimento alla “delega all’avv. Iacopo Maria Pitorri a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio, conferendo allo stesso ogni potere di legge direttamente collegato allo svolgimento del mandato, eleggendo domicilio presso lo Studio Legale Pitorri in *****”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato (nella fattispecie, neppure spillato al ricorso) contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alta data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Jacopo Maria Pitorri, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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