LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 895/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
SIEMAG TRANSPLAN GMBH in persona del rappresentante fiscale pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Angeletti Marco (PEC marcoangelettiordineavvocatiroma.org) presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134 e R.D.M. in proprio rappresentato e difeso ut supra;
– controricorrente –
EQUITALIA NORD S.P.A;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 54/24/13 depositata il 14/05/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Succio Roberto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mucci Roberto che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
uditi gli avvocati delle parti pubblica e privata che han chiesto entrambi dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento per IVA 2005 recante il recupero di un credito IVA pari ad Euro 51.251,00, recupero operato in sede di liquidazione della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.
Detta cartella era impugnata di fronte alla CTP di Milano che accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.
La CTR meneghina, di fronte alla quale si costituivano l’Ufficio e il Riscossore a seguito di appello della contribuente società, preso atto in quella sede della sussistenza di un provvedimento di sgravio della cartella in oggetto emesso dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava cessata la materia del contendere.
Ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con tre motivi di ricorso; resiste con controricorso la società contribuente; il Riscossore non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’istanza depositata in uno con memoria in data 20 ottobre 2020, con la quale la società contribuente richiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
La stessa va accolta, in quanto recante documentazione atta a dimostrare l’avvenuta regolare definizione della controversia.
La spese del presente giudizio di Legittimità sono compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021