Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5824 del 03/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6919/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CANTELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8251/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2014 R.G.N. 11402/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO COLITTI, per delega verbale Avvocato GIOIA VACCARI;

udito l’Avvocato SALVATORE CANTELLI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 2 dicembre 2014, la Corte di Appello di Roma ha riformato la pronuncia impugnata – che aveva qualificato l’opposizione ad avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, come opposizione agli atti esecutivi – e ha dichiarato prescritti i crediti per contributi omessi relativi all’intimazione di pagamento opposta.

2. La Corte di merito, ritenuta tempestiva l’opposizione all’esecuzione, così qualificata l’azione, riteneva decorsa la prescrizione quinquennale per le pretese contributive riferite al periodo compreso tra il 2001 e il 2003, per essere l’atto interruttivo intervenuto solo nel marzo 2010, con il sollecito di pagamento.

3. Avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese M.L., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

4. L’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso e partecipato alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata allegazione di certificazione attestante la legittimazione dell’avvocato Gioia Vaccari a difendere Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è infondata in applicazione del principio di diritto nell’interesse della legge affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 30008 del 2019 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia.

6. Così il principio di diritto, nell’interesse della legge, affermato dalle Sezioni unite: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: – dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (v., inoltre, in riferimento alle vicende successorie che hanno interessato l’agente della riscossione, la difesa in giudizio, l’impugnazione di legittimità e la spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, cfr. Cass., Sez. U., n. 2087 del 2020).

7. Tanto premesso, con i motivi di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato non utilizzabili le prove prodotte in copie dal concessionario nonostante non vi fosse stato uno specifico disconoscimento valido a privarle di valore probatorio (primo motivo) e benchè l’utilizzo di immagini ottiche delle relate di notifica non fosse precluso dal disconoscimento della conformità all’originale (secondo motivo); violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, perchè l’accertamento della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento avrebbe reso inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo precedente la notifica delle cartelle di pagamento, con il conseguente rigetto dell’opposizione al sollecito di pagamento.

8. Osserva il Collegio che in ossequio al principio dell’apparenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 20816 del 2009), la sentenza del primo giudice si palesa come pronuncia su un’opposizione agli atti esecutivi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c., è suscettibile non di appello, ma unicamente di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

9. Non essendo stato esperito, nei termini, quest’ultimo rimedio impugnatorio, la summenzionata sentenza di primo grado, n. 12740 del 2010, è ormai da tempo passata in cosa giudicata.

10. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata perchè, ex art. 382 c.p.c., u.c., il processo non poteva essere proseguito visto l’erroneo mezzo di impugnazione adottato (l’appello in luogo del ricorso ex art. 111 Cost., comma 7);

11. L’esito del giudizio consiglia la compensazione delle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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