Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5827 del 03/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8024/2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato DOUGLAS DUALE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata il 25/01/2020 R.G.N. 347/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. Il Giudice di Pace di Brindisi, con ordinanza del 27.1.2020, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera nonchè di trattenimento presso il Centro di Identificazione e di Espulsione di *****, emesso dal Questore di Brindisi in relazione ai provvedimenti del Prefetto di Avellino e del Questore della stessa sede del 23.1.2020 aventi come destinatario A.A., nato in *****.

2. Avverso l’ordinanza suddetta A.A. ha proposto ricorso per cassazione, in data 10.2.2020, con il quale è stata eccepita la nullità della convalida per inosservanza della richiesta di assistenza, da parte dello straniero, del proprio difensore di fiducia sin dal momento della sua scarcerazione dal carcere di ***** avvenuta il 23.1.2020 nonchè, in subordine, per mancata concessione della facoltà di esercitare il diritto di difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Osserva il Collegio che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per l’assorbente ragione, afferente alla costituzione del rapporto processuale in sede di impugnazione.

2. Non risulta, infatti, che vi sia stata la notifica del ricorso alla controparte.

3. Vertendosi in ipotesi di notificazione inesistente (tra le altre Cass. n. 11991 del 2006; Cass. n. 10506 del 2006) e non solamente nulla (che invece avrebbe autorizzato l’emissione dell’ordine di rinnovazione) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 21156 del 2007).

4. Non vi è luogo a regolare le spese, mancando attività difensiva dell’intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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