Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5910 del 04/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12001-2020 proposto da:

A.I.G., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIOLA DE RONZO, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

Con ricorso del 14.6.18, A.I.G., cittadino della Nigeria, propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e delle protezioni sussidiaria e umanitaria. Al riguardo, l’istante aveva dichiarato innanzi alla suddetta Commissione di essere fuggito dal suo paese a causa delle minacce del fratellastro, il quale pretendeva di ottenere del denaro che il padre gli aveva dato, e di un’aggressione subita da cinque uomini per cui aveva sporto denuncia, indicando nel fratellastro il mandante della violenza.

Il Tribunale, con decreto del 14.2.2020, ha rigettato il ricorso, osservando che: il ricorrente non aveva allegato il timore di persecuzione per i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) e c), non avendo il ricorrente dedotto elementi specifici dai quali poter inferire un pericolo effettivo proveniente dal fratellastro, la cui responsabilità per la denunciata aggressione era stata esclusa nel procedimento penale, nè essendo emersa in Nigeria dai recenti rapporti esaminati una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità legittimanti la protezione umanitaria, nè era stata dimostrata l’integrazione del ricorrente nel territorio italiano, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia.

G. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 bis, e dell’art. 276 c.p.c., dell’art. 119 disp. att. c.p.c., in quanto il Tribunale ha pronunciato in violazione del principio d’immodificabilità del collegio considerando che la causa era stata discussa innanzi un got il quale era stato delegato per l’istruttoria e per l’audizione del ricorrente, senza però comporre il collegio che ha emesso il decreto impugnato. Al riguardo, il ricorrente deduce che, nel caso non si ritenesse che il giudice delegato per la trattazione debba necessariamente comporre il collegio giudicante, il procedimento s’esporrebbe a profili d’incostituzionalità.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251, artt. 5 e 14, per aver il Tribunale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) e c), pur ritenendo credibile il racconto reso innanzi alla Commissione, per l’insussistenza del pericolo in caso di rimpatrio. Al riguardo, il ricorrente deduce l’effettività del paventato pericolo derivante dalla minaccia proveniente dal fratellastro e dai soggetti che l’hanno aggredito, considerando altresì la mancata protezione dell’autorità giudiziaria del paese di provenienza, a seguito della denuncia.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale negato il riconoscimento della protezione umanitaria, omettendo di considerare il pericolo per l’incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio, e la mancanza di lavoro in Nigeria, poichè il ricorrente lavorava come dipendente del padre deceduto, e non avendo parenti nel paese d’origine.

Il primo motivo è infondato in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass., n. 4887/2020; n. 7878/2020; n. 3356/19; v. anche Cass. n. 545/81 sulla specifica questione della violazione dell’art. 276 c.p.c.).

Il motivo è altresì infondato in ordine alla asserita violazione dell’art. 119 disp. att. c.p.c., in quanto l’omessa indicazione della data della camera di consiglio celebrata dal Tribunale non è motivo d’invalidità del provvedimento.

Il secondo motivo è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. b) e c), i cui presupposti sono stati esclusi con motivazione incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale rilevato la mancanza di elementi specifici dai quali poter inferire un pericolo effettivo proveniente dal fratellastro del ricorrente poichè quest’ultimo, in occasione dell’aggressione del novembre del 2016, non era presente e la polizia ne ha escluso la responsabilità per tale episodio.

Il terzo motivo, in ordine alla protezione umanitaria, è inammissibile. Al riguardo, il ricorrente tende al riesame dei fatti circa l’integrazione nel territorio italiano e la sussistenza di condizioni individuali di vulnerabilità, riproponendo una generica doglianza sul pericolo in caso di rimpatrio e sulla mancanza di lavoro.

Nulla per le spese, in quanto il Ministero non ha presentato il controricorso, costituendosi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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