LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13797-2020 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA CASTIGLIONI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 4725/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che è proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 29 aprile 2020 con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;
– che non spiega difese l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO
– che il motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, non avendo il giudice del merito concesso la protezione umanitaria al richiedente, di nazionalità nigeriana, in quanto il Tribunale non ha ben valutato la situazione della Nigeria e ha ritenuto anzi inattendibili le dichiarazioni del richiedente, il quale ha svolto vari lavori a tempo in Italia, mentre in Nigeria le condizioni socio-economiche non sono sicura;
– che il tribunale ha rilevato come il richiedente, dopo il rilievo circa la deduzione di meri elementi di natura economica da parte della Commissione, innanzi al giudice abbia introdotto fatti nuovi, che appaiono piuttosto tentativi non di circostanziare le sue dichiarazioni, quanto di superare detti rilievi; che comunque il racconto è rimasto incoerente; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonchè di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione in Nigeria;
che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, nè violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, il motivo, anzitutto: i) non è riconducibile ad una censura di violazione di legge, dal momento che non mette in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di essa il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non è neppure riconducibile ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;
– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;
– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021