Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6276 del 05/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24491-2019 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. A.H., nato in ***** il *****, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1527/2019, pubblicata il 17 luglio 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 5 novembre 2018, di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un motivo, al quale resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

2. La copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non riporta il testo integrale del provvedimento, essendo mancanti le pagg. 15, 16 e 17.

E’ violato, pertanto, il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 2, che impone alla parte ricorrente il deposito, in uno con il ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, necessariamente nel testo integrale, onde consentire a questa Corte di esercitare il controllo di legittimità richiesto dalla stessa parte ricorrente.

La violazione è rilevabile d’ufficio, giacchè l’interesse tutelato dalla norma processuale è evidentemente pubblico, e quindi non disponibile dalle parti.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472