Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6366 del 08/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23353-2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CIPRIANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1113/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Firenze disattese l’impugnazione proposta dal ricorrente, limitatamente alla sola protezione umanitaria, avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione contro il diniego della chiesta protezione internazionale della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal ***** per il timore della reazione violenta dei parenti di una ragazza da lui ingravidata;

– la Corte di Firenze disattese l’impugnazione evidenziando che le condizioni del Paese di provenienza, dopo il ritorno alla democrazia, erano migliorate, non c’era collegamento tra la fuga e la situazione del ***** e, infine, andava esclusa situazione di vulnerabilità;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di unitaria censura e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 35 bis e art. 8, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, prospettando in sintesi che:

– la situazione in ***** era tale, che in caso di rimpatrio, i diritti fondamentali del richiedente sarebbero stati posti gravemente in pericolo (il ricorso riporta lunghi stralci di report attestanti la situazione di sensibile instabilità politica, di violenza e diffusa violazione dei diritti, anche da parte delle autorità statuali);

– la Corte locale aveva del pari mancato di esaminare, al fine della necessaria comparazione, il grado d’integrazione in Italia raggiunto dal ricorrente;

considerato che il complesso censuratorio è fondato nei termini che seguono:

a) questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

c) siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

c) la Corte territoriale sul punto ha reso un costrutto motivazionale apparente e intrinsecamente inconferente rispetto al precetto normativo, avendo affermato apoditticamente, senza indicare, neppure sommariamente le fonti di un tale convincimento, che in ***** si registrava il ritorno alla democrazia e che la vicenda narrata dal richiedente non era ricollegabile “alle condizioni di vita in *****”, nel mentre costituisce principio consolidato quello secondo il quale non può assegnarsi alcun effetto di automatico rigetto della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia essa sussidiaria, che umanitaria, alla circostanza che il racconto individuale, con il quale l’emigrato ha spiegato l’espatrio, venga giudicato inattendibile (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. nn. 10286/2020, 16122/2020, 19725/2020);

CONSIDERATO

che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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