Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6546 del 10/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33408-2018 proposto da:

DGI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, COSTRUIRE SPA, TECNOCOSTRUZIONI COSTRUZIONI GENERALI SPA, BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA, P.D.L. COSTRUZIONI GENERALI SPA, COSTRADE SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI FALCO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO SALVATORE SALVI;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA SPA, ANSALDO STS SPA, MN 6 SOC. CONS. A RL, SALINI IMPREGILO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1370/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’ermetismo della sentenza impugnata nella presente sede, e l’oscurità del ricorso oggi in esame, non consentono che una ricostruzione frammentaria dei fatti di causa.

I soli fatti certi che per questa Corte è possibile ricavare dalla lettura congiunta dei due atti suddetti sono i seguenti.

La società Ansaldo, in epoca imprecisata, appaltò ad una associazione temporanea di imprese (ATI) i lavori di costruzione di un tratto della metropolitana di Napoli.

Dell’associazione temporanea di imprese facevano parte la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. (d’ora innanzi, “la Condotte”) e altre sei società.

Nel 2000 la società Condotte decise di recedere dall’ATI.

A seguito del recesso insorse una lite tra la Condotte e le altre sei ex consorelle (non è dato sapere per quale ragione), che venne composta con la stipula d’una transazione (non è dato sapere con quale contenuto).

Sorse poi una nuova controversia sull’interpretazione di questa transazione (non è dato sapere per quale ragione), che fu deferita ad un collegio arbitrale, il quale la decise nel 2011 (non è dato sapere in quali termini).

3. E’ a questo punto che inizia la vicenda processuale oggi in esame. Nel 2013 la Condotte convenne dinanzi al Tribunale di Genova la Ansaldo, chiedendo che la convenuta fosse condannata a consegnarle i documenti concernenti i pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di appalto dopo il recesso de la Condotte dalla ATI.

La Ansaldo si costituì e chiamò in causa le sei società componenti l’ATI (e cioè le odierne ricorrenti).

Allegò che le suddette società avevano già diffidato la Ansaldo dal consegnare qualsiasi documentazione a la Condotte, e la loro chiamata in causa aveva lo scopo di “evitare un giudizio di danno da parte di queste ultime” nei confronti della Ansaldo.

4. Le sei chiamate in causa si costituirono e aderirono alle posizioni di Ansaldo, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Dall’epigrafe della sentenza d’appello risulta che al giudizio parteciparono ulteriori società, delle quali tuttavia nè il ricorso, nè la sentenza d’appello si curano di indicare la veste.

5. Il Tribunale di Genova con sentenza 19.5.2017 accolse la domanda e condannò la Ansaldo a consegnare a la Condotte i documenti contrattuali richiesti.

La sentenza venne appellata dalle sei società chiamate in causa.

6. La Corte d’appello di Genova, con sentenza 10 settembre 2018 n. 1370 dichiarò inammissibile il gravame.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ha così ragionato:

-) l’attrice Condotte aveva formulato la propria domanda di condanna nei confronti solo di Ansaldo;

-) Ansaldo era rimasta soccombente, ma non aveva impugnato la sentenza di primo grado;

-) le sei società che invece avevano proposto appello non avevano interesse ex art. 100 c.p.c. a dolersi della sentenza di primo grado, in quanto non erano destinatarie della domanda principale, e non erano perciò soccombenti in senso tecnico.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata dalle sei società suddette (DGI s.r.l., P.D.L. Costruzioni Generali s.p.a., Costrade s.p.a., Brancaccio Costruzioni s.p.a., Costruire:s.p.a., Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a.) con ricorso fondaco su un solo motivo. Nessuna delle parti intimate si è difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso le sei società ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza di un loro interesse a proporre il gravame, ex art. 100 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo le ricorrenti deducono che la domanda di consegna di documenti, proposta da la Condotte (attrice principale) nei confronti di Ansaldo (convenuta principale) era fondata su un contratto di transazione (non è dato sapere quale, cosa contenesse, tra chi venne stipulato).

Aggiungono che la domanda formulata dalla Ansaldo (convenuta) nei confronti delle sei società chiamate in causa (odierne ricorrenti) era invece fondata su un contratto di appalto (non sappiamo quale, fra chi stipulato, e perchè sarebbe rilevante nel caso di specie).

Dopo aver premesso questi elementi di fatto (gli unici che le ricorrenti si curano di esporre), l’illustrazione del motivo prosegue affermando che l’interesse delle ricorrenti ad impugnare la sentenza d’appello scaturiva dal fatto che la sentenza del Tribunale di Genova, condannando la Ansaldo a consegnare i documenti contrattuali a la Condotte, aveva “violato la normativa sulla privacy e la normativa processuale in tema di onere della prova”.

L’esposizione dell’interesse ad appellare si ferma qui.

1.1. Il ricorso è inammissibile in modo manifesto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6, e lo è per plurime ragioni, Innanzitutto è inammissibile perchè descrive in modo totalmente fumoso e incomprensibile i rapporti sostanziali posti a fondamento delle contrapposte domande delle parti.

In secondo luogo è inammissibile perchè non spiega in che modo la sentenza di primo grado avrebbe “violato le norme sulla privacy e quelle in tema di onere della prova”, nè, soprattutto, perchè mai tale violazione nuocerebbe alle sei odierne ricorrenti.

In terzo luogo è inammissibile perchè non spiega mai, neanche indirettamente, in che modo, sotto quale aspetto, e in che misura la consegna dei documenti contrattuali dalla Ansaldo a la Condotte nuocerebbe agli interessi delle odierne ricorrenti.

1.2. Un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale sia stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può di norma rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

1.3. Il ricorso oggi in esame, invece, si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell’esposizione dei fatti processuali e delle censure.

Esso, in particolare:

a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione;

b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati;

c) affastella in unico motivo plurime censure (violazione della privacy, violazione dell’onere della prova, violazione dell’art. 100 c.p.c.).

1.4. Ora, un ricorso per cassazione può dirsi che assolva correttamente l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, quando esponga in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa: e dunque, in casi come quello di specie, indichi chiaramente e sinteticamente quali furono le ragioni poste a fondamento della domanda principale; quali le ragioni poste a fondamento della chiamata in causa; quali le ragioni della sussistenza dell’interesse a ricorrere.

Il ricorso oggi in esame, per contro, appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perchè un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, deì codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il 5 14, lett. “A”, della “Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nei caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di 000 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472