Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6673 del 10/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8022-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3448/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 20/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da S.G. e in riforma della sentenza di primo grado ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF e altri tributi per l’anno 2009, ritenendo fondata la censura relativa al difetto di valida delega di firma da parte del direttore dell’ufficio, risultando l’avviso di accertamento n. ***** di importo pari ad Euro 36.597,00 che, secondo la CTR doveva essere firmato dal Capo Team e non dal Capo Ufficio, secondo quanto previsto dall’atto di delega – atto dispositivo n. ***** -, non potendosi ritenere che il potere di firma concesso per un importo superiore fosse idoneo a garantire la validità degli atti relativi ad un importo inferiore, “poichè se così fosse non vi sarebbe ragione di avvalersi di una pluralità di soggetti delegati se gli atti poi potrebbero essere tutti firmati dal Capo Ufficio”. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, rilevando l’erroneità dell’affermazione della CTR nella parte in cui aveva escluso che il delegato ritualmente autorizzato a firmare atti di accertamento di valore superiore a quello emesso nei confronti della contribuente non potesse firmare validamente accertamenti di valore inferiore.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che “se il funzionario della carriera direttiva in questione poteva firmare atti impositivi di valore anche notevolmente superiore, senza dubbio deve affermarsi abilitato a sottoscrivere quello oggetto di questa lite” (Cass. n. 5370/2017, Cass. n. 28319/2019). A tale principio non si è uniformato il giudice di merito.

Ne consegue che la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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