Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6903 del 11/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14170/2019 r.g. proposto da:

S.R., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Giorgio Mori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via di Grottarossa n. 50 A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in data 16.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da S.R., cittadino del Bangladesh, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 17.7.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè accusato falsamente del delitto di violenza sessuale in danno di una ragazza, fidanzata di un suo amico.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè non erano neanche stati allegati atti di persecuzione in danno del richiedente ed infine perchè non era stata fornita la prova della denuncia asseritamente sporta contro il ricorrente dai familiari della vittima del grave reato sopra ricordato; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, non rileva4b a tal fine la giovane età del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 16.8.2018, è stata impugnata da S.R. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in ragione della sua evidente tardività, posto che, in assenza della notificazione della sentenza impugnata, deve ritenersi decorso il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1. Ed invero, la pubblicazione della sentenza impugnata è del 16.8.2018, mentre la notificazione del ricorso per cassazione è intervenuta il 5.5.2019, e dunque ampiamente dopo la scadenza del termine semestrale previsto dalla norma sopra ricordata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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