Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6963 del 11/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24824/2019 proposto da:

T.F., rappresentato e difeso dall’avv. DAMIANO FIORATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da T.F. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il T. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. In data 16.8.2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, ancorchè non notificato alla parte controricorrente, nè da questa accettato, implica l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione. Le spese, a fronte della notifica di controricorso da parte del Ministero, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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