LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19366/2014 R.G. proposto da:
Credit Securitization L.L.C. rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Della Valle e dall’avv. Flavio Maria Musto con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Tembien, 15, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 210/6/13, depositata il 14.6.2013.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12.11.2020 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
Udito il PG in persona del sostituto Tommaso Basile il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi gli Avvocati Eugenio Della Valle e Giuseppe Marini in sostituzione dell’avv. Musco per la ricorrente.
Udito l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisani per la controricorrente.
RITENUTO IN FATTO
La custodia giudiziaria dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi) impugnava innanzi al Giudice tributario il provvedimento n. 1108 del 1998 di rigetto dell’istanza di rimborso IVA per l’importo pari ad Euro 8.759.954,32 (fondata su asserita indebita corresponsione IVA con riferimento agli anni dal 1980 al 1984). La CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza n. 14/63/2001, confermata in appello con sentenza della CTR del Lazio n. 98/33/2001, passata in giudicato in forza della dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione (Cass. sez. 5, 08/03/2006, n. 4934).
L’attuale ricorrente, CREDIT SECURITIZATION L.L.C., la quale nelle more si era resa cessionaria del credito IVA di cui innanzi, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 70 diffidava l’Ufficio al pagamento della somma dovutale a titolo di rimborso Iva, quantificata in Euro 8.759.956,13 per sorte capitale oltre interessi maturati per Euro 12.351.888,54 e quindi complessivamente la somma di Euro 21.111.844,67 maggiorata degli interessi maturandi fino all’effettivo soddisfo. L’Ufficio provvedeva al pagamento, in tre tranches, della complessiva somma di Euro 19.161.500,00.
CREDIT SECURITIZATION L.L.C., proponeva ricorso innanzi alla CTR del Lazio per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 98/33/2001 emessa dalla stessa Commissione regionale deducendo che i pagamenti effettuati dall’A.E. in ragione della statuizione del Giudice tributario fossero inferiori a quanto statuito dal giudicato di oltre due milioni di Euro a titolo di interessi.
All’esito del giudizio di ottemperanza la CTR adita, con sentenza n. 416/34/2007, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato in ragione del principio di non contestazione, non essendosi l’Amministrazione finanziaria costituita in giudizio.
In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’A.E., questa Corte annullava la sentenza emessa all’esito del giudizio di ottemperanza, con rinvio per la corretta applicazione del principio per il quale la non contestazione non può argomentarsi dalla mera contumacia della parte processuale (Cass. sez. 5, 26/03/2010, n. 7232).
Riassunto il giudizio di ottemperanza, la CTR del Lazio, con sentenza n. 15/01/2011 accoglieva parzialmente il ricorso.
In forza del giudicato di cui alla sentenza oggetto di ottemperanza (n. 98/33/2001, a sua volta di conferma della sentenza di primo grado) la CTR riteneva dovuti gli interessi sulla sorte capitale a decorrere dalla data della richiesta di rimborso e non da una data anteriore, precisando che la richiesta di ulteriori interessi non aveva mai formato oggetto di giudizio. La CTR precisava che nelle more del giudizio l’Ufficio aveva provveduto all’integrale esecuzione della decisione assunta nel giudizio di ottemperanza e che, quindi, non necessitava la nomina di un commissario ad acta.
Avverso la sentenza n. 15/01/2011, emessa a conclusione del giudizio di ottemperanza azionato in riassunzione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione sul presupposto che, per errore revocatorio, il dispositivo della sentenza impugnata, in contrasto con la motivazione, aveva accolto in parte il ricorso per ottemperanza avversario, che doveva, invece, essere respinto, dando così all’Ufficio la possibilità di recuperare e ripetere la somma di Euro2.170.516,77 indebitamente rimborsata a controparte con la maggiorazione degli interessi.
Avverso la stessa sentenza la contribuente proponeva autonomo ricorso per cassazione (nelle more di questo giudizio definito con sentenza di rigetto n. 3062/2019) La CTR del Lazio, con sentenza n. 210/6/2013 depositata in data 14.6.2013 accoglieva il ricorso dell’Ufficio sul presupposto che la sentenza impugnata fosse affetta da un errore revocatorio nel dispositivo.
CREDIT SECURITIZATION L.L.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato con memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale oggi offerta dai difensori delle parti. Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata. Tuttavia, la produzione non può avvenire, come nella specie, dopo la relazione, durante la discussione dei difensori delle parti.
2.Con il motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 l’illegittimità della sentenza per insussistenza dei presupposti per la pronuncia revocatoria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto la sentenza impugnata affetta da un errore di fatto risultante dagli atti, mentre era affetta da un errore di diritto relativo all’applicazione della norma in materia di rimborso dell’imposta, con particolare riferimento all’interpretazione concernente la decorrenza dei relativi interessi.
La censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nelle more del giudizio la sentenza 15.1.2011, della cui revocazione è causai è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente.
“Nel giudizio di cassazione, il giudicato è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso” (Cass. n. 26041 del 23/12/2010; in termini, tra le molte, Cass. nn. 30780/11; 28247/13; 11365/15; Cass. 26049/2016).
Nel vigore della disciplina dell’art. 398 c.p.c., u.c., la possibilità che abbia luogo, in difetto di sospensione, a seguito di istanza di parte, da parte del giudice della revocazione, del termine per proporre ricorso per cassazione o del giudizio di cassazione se il ricorso sia stato già proposto, il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione determina una situazione in cui, ove la sentenza divenga definitiva, purchè anche quanto alla statuizione cui si riferisce la stessa impugnazione per revocazione o a statuizione da cui dipenda quella impugnata con revocazione, l’oggetto stesso del giudizio di revocazione viene meno.
Nella specie, nel ricorso per cassazione (recentemente definito con la sentenza n. 3062/2019) il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata avesse indebitamente modificato quanto statuito dalla sentenza della cui ottemperanza trattavasi (la n. 98/33/2001), disponendo la decorrenza degli interessi da una richiesta (quella di rimborso dell’IVA) circostanza radicalmente esclusa dalla medesima sentenza, mentre nel presente giudizio per revocazione ha lamentato che la CTR avesse ritenuto errore di fatto l’applicazione della norma in materia di rimborso dell’imposta con particolare riferimento all’interpretazione concernente la decorrenza dei relativi interessi, interpretazione ormai coperta da giudicato.
L’impugnazione per revocazione, divenuta priva di oggetto, risulta carente del requisito dell’interesse, con la conseguenza che la stessa deve essere ritenuta inammissibile in via sopravvenuta per tale ragione.
Il giudice della revocazione che non constatasse la sopravvenuta carenza di interesse e non dichiarasse inammissibile l’impugnazione pronuncerebbe una sentenza viziata in rito e, dunque, nulla, (Cass.6885/2015).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione del fatto che la carenza di interesse è sopravvenuta in corso di causa.
Si dà infine atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo sopravvenuta l’inammissibilità in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021
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