Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.7064 del 12/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16441-2016 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA n. 250, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PUNZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C.F., rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI n. 14, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA POLTRONIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

L’avvocato L.C.F. evocava in giudizio S.I. innanzi il Tribunale di Agrigento, invocandone la condanna al pagamento del compenso maturato a fronte delle prestazioni professionali rese per l’assistenza prestata in favore della convenuta in una causa civile.

Si costituiva la S., contestando l’inadempimento dell’attore all’obbligo di diligenza, per aver errato nella scelta della giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa, e spiegando riconvenzionale per la restituzione dell’acconto ed il risarcimento del danno.

Con sentenza n. 138/2009 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, ritenendole entrambe non provate.

Interponeva appello avverso detta decisione il L.C. e si costituiva in seconde cure la S., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale in relazione alla riconvenzionale non accolta in primo grado.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 808/2016, la Corte di Appello di Palermo accoglieva in parte l’impugnazione principale, condannando la S. al pagamento in favore del L.C. della somma di Euro 7.599,53 oltre accessori, e condannandola alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.I., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso L.C.F..

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1460 e 2236 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto dovuto il compenso all’avvocato a fronte dell’attività da questi svolta, anche in presenza di inadempimento al dovere di esecuzione diligente del mandato professionale ricevuto dalla cliente.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto che il L.C. avesse dimostrato, mediante la produzione di atti di parte, verbali e sentenze, di aver svolto l’attività professionale in favore della S. ed ha evidenziato che quest’ultima non aveva mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni medesime. Ha poi ritenuto che “… la S. non ha allegato, nè tanto meno provato, il nesso eziologico tra condotta e danno, ovvero gli elementi di fatto specifici da cui inferire che il giudizio davanti al giudice amministrativo, se instaurato, avrebbe avuto con buone probabilità esito favorevole” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

In proposito, va ribadito che “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020, Rv. 658305).

Di conseguenza, “La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sè, ma soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012, Rv. 624461, che ha escluso la responsabilità dell’avvocato per aver provocato l’estinzione del giudizio di merito, in base all’assunto che non vi fosse alcuna certezza del fatto che, senza l’estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).

Infatti “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451).

Da tanto deriva che “L’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purchè la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25894 del 15/12/2016, Rv. 642162; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 05/07/2012, Rv. 623151).

Era dunque onere della S. fornire la prova che, se la sua domanda fosse stata proposta innanzi al giudice amministrativo, anzichè innanzi al Tribunale del Lavoro, la stessa avrebbe avuto, con ragionevole probabilità, un esito favorevole. In difetto di detta prova, che la Corte di Appello non ha ravvisato neppure in via presuntiva, è stata correttamente disattesa non soltanto la domanda riconvenzionale restitutoria e risarcitoria proposta dalla cliente, ma anche la stessa eccezione di inadempimento, posto che, a fronte di una attività professionale effettivamente eseguita, il compenso è di regola dovuto al prestatore dell’opera.

A fronte di quanto esposto, la censura proposta dalla parte ricorrente si risolve in una mera istanza di revisione del giudizio di merito svolto dalla Corte territoriale, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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