Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7139 del 12/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33814-2018 proposto da:

IMFINGEST SS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 172, presso lo studio dell’avvocato GIULIO CORSINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4719/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2020 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che, nel caso di specie, la sentenza oggetto di impugnazione risulta essere stata redatta, in qualità di estensore, da un Consigliere di Corte di Appello “ausiliario”;

che questa Terza Sezione, con ordinanze interlocutorie del 9 dicembre 2019, n. 32032 e n. 32033, ha sollevato – con riferimento agli art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2, questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello.

ritenuta, pertanto, la necessità di attendere la decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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