LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3005-2019 proposto da:
S.V., quale titolare della ditta individuale ACI Soccorso Stradale di S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROTTA DI PINTA n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Bonaventura FRANCHINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi ALIOTO del Foro di PALERMO;
– ricorrente –
contro
T.D., elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GUGLIELMO MARCONI 10, presso lo studio dell’Avvocato FABIO VALGUARNERA che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro P.V. e G.A., quali eredi di P.M.;
– intimati –
avverso la sentenza 2358/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/12/2018;
udita la relazione della causa, svolta nella udienza del 24/2/2021, celebrata nelle forme di cui al D.L. 2 ottobre 2020, n. 137, art.
23, comma 3, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte ritenuto che, nel caso di specie, la sentenza oggetto di impugnazione risulta essere stata redatta, in qualità di estensore, da un Consigliere di Corte di Appello “ausiliario”;
che questa Terza Sezione, con ordinanze interlocutorie del 9 dicembre 2019, n. 32032 e n. 32033, ha sollevato – con riferimento all’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2, questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello.
ritenuta, pertanto, la necessità di attendere la decisione della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021