Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7151 del 15/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6397-2012 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 205/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

RILEVATO

che con sentenza nr 205/03/2011 la commissione Regionale dell’Umbria, respingeva l’appello proposto dal contribuente; che il contribuente proponeva ricorso in Cassazione;

che si costituiva con controricorso la Equitalia Umbria, e l’Agenzia delle Entrate;

che la parte ricorrente dava atto di aver rinunciato alla lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2;

che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Centro) aderiva a quanto indicato dal ricorrente;

che pertanto va dichiarato improcedibile il ricorso proposto per intervenuta rinuncia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta rinuncia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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