Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7177 del 15/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28455/2014 R.G. proposto da:

Z.V., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dagli Avvocati Augusto Fantozzi e Francesco Giuliani, elett.te dom.ta in Roma presso il loro studio in Roma alla via Sicilia, n. 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/03/14 della CTR dell’Umbria, depositata in data 11/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

RITENUTO

che:

la contribuente con atto datato 22/10/2018 ha reiterato la rinuncia al ricorso rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016;

si deve dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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