Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7199 del 15/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 37537/2019 R.G., proposto da:

R.R.D.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fontanella Gianluca, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 201;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.;

– controricorrente –

AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18299/2019, depositata in data 26.9.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.2.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso verte – tra l’altro – sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi alla luce della nuova formulazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

P.Q.M.

rimette la causa all’udienza pubblica.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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