LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26276-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
M.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA BORIERO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 442/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso ma non lo depositava mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e presentava altresì ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 13 maggio 2020 a mezzo ufficiale giudiziario, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti;
considerato che ciò comporta, ex art. 369 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte contribuente ha apprestato delle difese con controricorso e ha altresì proposto ricorso incidentale e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021