LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30553-2019 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1321/9/2019 della COMMISSIONE TRIBURIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
La CTR del Lazio, con sentenza nr. 1321/2019 rigettava l’appello proposto da M.F. avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 41, per il periodo di imposta 2006 elevato a seguito della mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi nel periodo tra il 2004 ed il 2008.
Il Giudice di appello rilevava, per quel che attiene al pagamento delle sanzioni che la misura afflittiva era dovuta non avendo il contribuente documentato la definitività della sentenza di condanna penale a carico del professionista incaricato della tenuta della contabilità.
Osservava per quanto attiene al merito che in riferimento al conto corrente cointestato con la moglie non era stato provato che le movimentazioni rilevate fossero addebitabili unicamente al coniuge cui per ragioni di comodità era stata effettuata la suddetta cointestazione.
Con riguardo ai conti correnti intestati invece ai genitori e sui quali il contribuente aveva la delega ad operare sottolineava che le cifre transitate su tali conti non risultavano giustificate dalla percezione del solo reddito Inps.
Avverso tale sentenza M.F. propone ricorso affidato a due motivi cui resiste l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si lamenta che la CTR avrebbe fatto mal governo della previsione riportata al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, del secondo cui “il contribuente, il sostituto ed il responsabile non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi”.
Si osserva che nel caso di specie il contribuente non si era limitato alla denuncia del commercialista ma aveva prodotto in sede di appello la sentenza di condanna ove era messo in rilievo la condotta truffaldina tenuta dal professionista che si era finto dottore commercialista ottenendo incarichi professionali per il quale non era abilitato creando documenti apparentemente provenienti dalle amministrazioni pubbliche che attestavano falsamente la regolarità della loro posizione.
Con un secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta con riguardo al conto corrente intestato ai genitori che, a fronte della ricostruzione presuntiva operata dall’Agenzia, era stato eccepito dal contribuente che sulle somme transitate su detto conto vi erano gli incassi di due atti di vendita immobiliari pari ad Euro 450.000,00 ed ad Euro 76.000,00 versati rispettivamente in data 30.1.2006 e 15.6.2006 e che in ordine a tali operazioni erano stati depositati i contratti di compravendita e gli assegni emessi dagli acquirenti.
Si sostiene che, qualora non si fosse voluta comunque ritenere raggiunta la prova piena della corrispondenza tra quel ridetto versamento di Euro 450.000,00 e gli assegni, si sarebbe dovuta considerare raggiunta la prova medesima in via presuntiva vista la coincidenza dei singoli importi degli assegni con l’importo del versamento nonchè la vicinanza tra la data di quest’ultimo e quella del rogito. Il ricorrente si duole che la CTR nell’anno di imposta 2006 non avrebbe considerato il fatto che il proprio padre non avesse percepito solo il reddito da pensione Inps ma anche il corrispettivo delle due vendite per le quali era fornito adeguato supporto documentale in relazione al quale non era stata omessa ogni valutazione neppure implicita concludendo per la natura non giustificata dei due versamenti.
Il primo motivo è infondato.
Costituisce un dato non contestato che le sanzioni sono state comminate al contribuente per omessa o presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, così recita: “Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
La menzionata norma va coordinata con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, la cui prima parte (nella formulazione applicabile ratione temporis) così recita: “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Il rapporto tra le due disposizioni va risolto nel modo che segue: l’art. 5, comma 1, riguarda, in generale, l’elemento soggettivo della condotta sanzionabile, la quale deve essere cosciente e volontaria, nonchè colpevole, cioè posta in essere con dolo o, quanto meno, con negligenza; l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, presuppone l’elemento soggettivo così come individuato dall’art. 5, comma 1, e delimita la condotta sanzionabile in conseguenza della violazione di obblighi tributari non formali.
L’applicazione dell’esimente di cui alla disposizione richiamata implica pertanto: a) l’inadempimento degli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, esclusi pertanto gli obblighi solo formali; b) l’imputabilità di tale inadempimento ad un soggetto terzo (normalmente l’intermediario incaricato), estraneo alla compagine sociale del contribuente (Cass. n. 20113 del 16/11/2012); c) l’adempimento, da parte del contribuente, di un obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti dell’intermediario, cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di effettuare i pagamenti; d) l’insussistenza del dolo o della negligenza del contribuente nell’inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l‘inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all’intermediario (Cass. 28359/2018).
Correttamente pertanto la CTR ha implicitamente escluso l’applicazione dell’esimente prevista dal menzionato art. 6 giacchè le violazioni contestate non concernono il mancato pagamento dei tributi ed ha ritenuto non operante il disposto della L. n. 423 del 1995, art. 1, comma 3, che prevede lo sgravio delle sanzioni comminate al contribuente solo dopo che siano divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che accerti l’esistenza del reato a carico del professionista, situazione questa non ricorrente nel caso di specie.
Il secondo motivo è invece fondato.
Giova ricordare che “In tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.”
In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, c.c., per le presunzioni semplici -, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014; Cass. 2020 nr. 16503), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica;
Nella fattispecie concreta, il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione di questi canoni giuridici in quanto ha omesso di compiere un’accurata e puntuale verifica circa l’idoneità degli elementi offerti dal contribuente a giustificazione dell’irrilevanza fiscale di due movimentazioni bancarie in relazione alle quali aveva prodotto documentazione in grado di giustificarle (contratti di vendita ed assegni bancari (doc 7 ed 8 nel procedimento di cassazione), in relazione al conto corrente intestato ai genitori nr 2926978 cui era legittimato ad operare il contribuente in forza di delega.
La Commissione regionale è, quindi, incorsa nel vizio denunciato sicchè la sentenza va cassata e rinviata alla Ctr del Lazio in diversa composizione in relazione ai motivi accolti, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021