Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7421 del 17/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28063/2017 proposto da:

M.R., rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MURRU, domiciliazione p.e.c. avvgiovannimurru.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

SARDALEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMARO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA MARROSU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 719/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.R. proponeva ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 719 del 2016 della Corte di appello di Cagliari, esponendo che:

– il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato risolto un contratto di leasing, qualificato traslativo, condannando la controparte, Sardaleasing s.p.a., alla restituzione di 44 canoni, indicati come corrisposti, in applicazione del principio di cui all’art. 1526 c.c.;

– la Corte di appello di Cagliari aveva rigettato l’appello della controparte, statuendo che le domande di equo compenso per l’uso e deprezzamento dei beni locati, oltre che di risarcimento dei danni, non erano scrutinabili perchè nuove;

– aveva quindi intimato precetto, opposto dalla Sardaleasing, s.p.a., deducendo, in particolare, che i canoni erano, come da contratto prodotto, bimestrali e non mensili come preteso, e che andava detratto il valore dei beni non restituiti perchè alienati in corso di causa, motivo per cui spettava anche il risarcimento del correlativo danno;

– il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva interpretato il titolo alla luce non solo di dispositivo e motivazione, bensì anche dell’incarto processuale, rilevando un errore, qualificato come materiale, inerente ai presupposti numerici del conteggio, e, inoltre, aveva detratto il valore contrattuale dei beni non più suscettibili di restituzione;

-la Corte di appello, per quanto qui ancora rileva, aveva confermato la decisione di prime cure quanto all’importo dei canoni da restituire, e aveva invece riformato la stessa quanto all’individuazione del valore dei beni non restituiti, da riferire a quello residuo al termine del rapporto contrattuale, e non a quello originariamente negoziato, senza la rivalutazione pure aggiunta in prime cure;

il ricorso è articolato in due motivi;

resiste con controricorso la Sardaleasing s.p.a..

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 113,474,615, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’incidere sul titolo attraverso non un’interpretazione extratestuale ma una modifica dello stesso, quale risultante da dispositivo e motivazione, inammissibile in sede di esecuzione ovvero opposizione esecutiva;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato in ultrapetizione mancando di considerare che, come dedotto nelle fasi di merito, la domanda di restituzione era stata avanzata dall’originaria opponente solo in comparsa conclusionale, e dunque era inammissibile per tardività;

Rilevato che;

il ricorso è inammissibile per tardività;

trattandosi infatti di opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la domanda risarcitoria è dipendente, non trova applicazione la c.d. sospensione feriale dei termini d’impugnazione;

va ribadito che nel caso di domanda accessoria e consequenziale a un’opposizione all’esecuzione, il giudizio ha ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio d’impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all’opposizione esecutiva in quanto domanda proposta in via principale (cfr., ad esempio, Cass., 18/11/2013, n. 25856);

la sentenza impugnata è stata pubblicata, senza notifica di parte, il 6 ottobre 2016, e il ricorso per cassazione notificato il 6 novembre 2017, sicchè, pur applicandosi il regime dell’art. 327 c.p.c., anteriore alla modifica ex L. n. 69 del 2009, il gravame è tardivo;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in Euro 5.600,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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