LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26373/2019 proposto da:
Y.A., rappresentato e difesa dall’avv. AMERICA MARIA PETRUCCI;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 08/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
Y.A. – cittadino del ***** – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè ebbe ad assistere all’uccisione del padre su istigazione di un uomo potente e ricco che aspirava a ricoprire la carica di capo villaggio occupata dal suo genitore.
Egli denunziò il fatto alla Polizia ed indicò l’assassino, il quale a sua volta confessò di essere stato ingaggiato dall’uomo potente e ricco, sicchè questo provvide ad incaricare altri sicari di ucciderlo – per come riferitogli dalla madre -, sicchè egli decise di fuggire dal Ghana.
Il Tribunale potentino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non consentisse il riconoscimento di alcuna delle protezioni previste dalla normativa in tema.
Il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Potenza che rigettò l’impugnazione mossa poichè effettivamente quanto narrato dallo Y. non inquadrabile in alcuna delle ipotesi di persecuzione tutelate dalla normativa sulla protezione internazionale ed invero nemmeno dedotti atti concreti di persecuzione da parte del mandante l’assassino del padre.
La Corte territoriale poi ha osservato come non concorreva alcuna delle ipotesi di tutela previste D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè non sussistenti condizioni riconducibili alle lett. a) b) di detto articolo, mentre nel Ghana la situazione socio-politica attuale non era connotata da violenza diffusa.
Quanto infine alla protezione umanitaria la Corte territoriale rilevava come il ricorrente non aveva allegato condizione di vulnerabilità e di effettiva integrazione sociale in Italia, poichè l’unico rapporto di lavoro provato documentalmente era durato due settimane.
Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte potentina articolato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato nota ex art. 370 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto da Y.A. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.
Con la prima articolata ragione di doglianza lo Y. lamenta la concorrenza dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione al diniego dello status di rifugiato poichè detta sua domanda non venne esaminata dal Tribunale e detto vizio non fu rilevato dalla Corte d’Appello, la quale, a sua volta, non provvide ad esaminare la questione.
La censura siccome proposta appare patentemente priva di fondamento posto che la Corte potentina ebbe appositamente ad esaminare la pretesa del ricorrente di essere ritenuto un rifugiato a sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 – pagina 4 della sentenza impugnata – ed a ritenere infondata la pretesa poichè dal narrato reso dallo Y. non risultava che lo stesso fosse stato oggetto di persecuzione secondo i parametri stabiliti nelle norme dianzi indicate.
Quindi l’eventuale vizio di omesso esame afferente la prima decisione risulta irrilevante a seguito del partito esame al riguardo effettuato dalla Corte di merito e l’argomentazione critica esposta nel ricorso risulta sul punto del tutto scollegata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Difatti la denunzia di omessa motivazione si fonda sull’osservazione che alla questione sono state dedicate 14 righe senza anche valutare l’argomentazione così esposta, anzi contrapponendole la mera ritrascrizione dell’argomentazione svolta in atto d’appello ed apoditticamente concludendo che la statuizione adottata è errata; consegue inammissibilità della censura mossa.
Con il secondo articolato mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla statuizione assunta in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria.
Anzitutto lo Y. rileva come sia il Tribunale che la Corte d’Appello ebbero a ritenere non concorrente situazione socio-politica connotata da violenza diffusa in Ghana con argomentazioni apparenti ed informazioni generiche senza esaminare invece i dati fattuali da lui offerti.
Quindi il ricorrente denunzia motivazione apparente in relazione alla negazione della ricorrenza delle situazioni disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), poichè invece egli ebbe a dedurre dati fattuali lumeggianti la persecuzione di cui fu vittima.
Infine lo Y. rileva, in relazione alla situazione normata art. 14 citato, ex lett. c), come la Corte potentina ebbe a citare una sola delle fonti da cui trasse le informazioni utilizzate, nonchè a valutare la situazione socio-politica del Ghana in modo superficiale e senza attivarsi per acquisire informazioni effettive ed aggiornate al riguardo, specie circa la successione del capo tribù ed altre dispute di natura tribale.
Va rilevato come la censura mossa si declina siccome argomentazione astratta ed apodittica priva di ogni specifico confronto con la motivazione illustrata dalla Corte potentina.
Difatti il ricorrente lamenta la mancata adeguata considerazione del fenomeno della successione del capo tribù; la mancanza di informazioni adeguate ed attuali alla base della valutazione della situazione socio-politica del Ghana e mancato accertamento del ricorrere di un danno grave in caso di suo rimpatrio.
Viceversa il Collegio lucano ha puntualmente messo in risalto come il ricorrente nel suo narrato non lumeggiava una persecuzione posta in essere dallo Stato o da altre organizzazioni politiche o pubbliche, bensì solo suo timore fondato su informazioni fornitegli dalla madre senza anche indicare d’aver subito, in concreto, un qualche atti di violenza o minaccia da parte dell’uomo potente e ricco, che uccise il padre ancora sotto processo per tale delitto, il che dimostra, anzi, l’attivo intervento dell’Autorità a tutela dei cittadini.
Inoltre il Collegio lucano ha puntualmente esaminato l’attuale situazione sociopolitica esistente in Ghana, indicando pure le fonti dalle quali ha desunto le informazioni utilizzate, anche di tipo economico.
Dunque l’argomentazione critica mossa nel ricorso non solo non riporta indicazione di rapporti resi da Organismi internazionali affidabili che lumeggino una situazione diversa da quella partitamente descritta nella sentenza – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, ma si limita a lamentare omessa assunzione di informazioni circa fatto irrilevanti allo scopo – la successione del capo tribù.
Il dato fattuale che assume dirimente rilievo, non già, è quello afferente la concorrenza di situazioni di generica criticità socio-politica, bensì l’esistenza di situazione connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea, siccome positivamente fatto dal Collegio lucano.
Consegue l’inammissibilità della censura per genericità.
Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce vizio per violazione di legge in ordine alla valutazione della sua credibilità poichè la Corte potentina ha ritenuto il suo narrato generico e contraddittorio senza l’esposizione di un ragionamento reso secondo il procedimento previsto dalla legge.
Quindi il ricorrente lumeggia violazione delle norme in tema di protezione umanitaria poichè ignorati dalla Corte territoriale gli elementi da lui offerti ad attestazione delle precarie condizioni di vita esistenti in Ghana, anche richiamando arresto reso dal Tribunale di Milano, ai fini dell’effettuazione della richiesta comparazione, invece mancata.
Infine il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non abbia assegnato alcun rilievo ai maltrattamenti da lui subiti in Libia, nonostante la notorietà delle condizioni in cui versano i richiedenti asilo nel transito attraverso detto Paese.
La censura mossa risulta inammissibile poichè l’argomento critico svolto non risulta correlato alla motivazione al riguardo offerta dalla Corte lucana.
Difatti il Collegio potentino ha posto in evidenza come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emerga condizione di vulnerabilità in relazione alla persecuzione lamentata per le ragioni già esplicitate in relazione alle censure portate alla statuizione afferente le altre tutele richieste, sicchè il cenno anche alla scarsa loro credibilità s’appalesa siccome obiter dictum irrilevante rispetto alla ratio decidendi effettivamente sviluppata nella sentenza impugnata.
I Giudici d’appello hanno anche sottolineato come i dati fattuali portati a dimostrazione dell’integrazione sociale erano all’uopo inidonei specie per l’assoluta brevità del rapporto di lavoro – un paio di settimane.
La Corte poi ha pure rilevato come la situazione socio-politica attualmente esistente in Ghana non lumeggia compressione dei diritti fondamentali ed il cenno alle cattive condizioni di vita nel suo Paese non superano il puntuale riferimento – anche citando le fonti dalle quali le informazioni sono state desunte – operato dalla Corte territoriale alla condizione economica attuale del Ghana che palesa stabilità e progressivo miglioramento.
Quanto poi alle sofferenze – asseritamente – patite in Libia – Paese di transito – lo Y. si limita a riferire tale evento e lamentare che non venne valutato dai Giudici lucani, ma omette la necessaria precisazione – ai fini dell’autosufficienza del ricorso – che detta questione venne sottoposta al Collegio potentino con la trasposizione del relativo passo dell’atto d’appello.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione rimasta intimata.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021
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