Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7522 del 17/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1026-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/09/2019 R.G.N. 25686/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con decreto del 25.11.2019, rigettava il ricorso proposto da M.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale aveva negato al predetto il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, ritenendo che i motivi di allontanamento dello stesso dal suo paese di origine fossero di natura unicamente economica e che si trattasse di questioni tra privati. in assenza di dimostrazione che lo Stato o organizzazioni statuali non potessero o volessero fornire protezione alle parti che la richiedessero;

2. il ricorso per cassazione proposto avverso il suindicato decreto dal M. è affidato a due motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

4. va accertata, preliminarmente, la sussistenza dello ius postulandi in capo all’Avv. Marco Lanzilao, la cui carenza determina nullità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio;

5. il ricorso, ad onta di quanto precisato nell’intestazione dell’atto, risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto alcun mandato risulta rilasciato in calce allo stesso;

6. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

8. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicchè al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305);

9. tuttavia, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, stante l’accertato difetto di procura speciale, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 9.12.2019 n. 32008.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, Avv. Marco Lanzilao, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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