Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7549 del 17/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19202/2014 proposto da:

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale G.

Mazzini n. 11;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2500/10/14 della Commissione tributaria Regionale di Roma, depositata il 15/4/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

che:

1. A seguito di processo verbale di accertamento (p.v.c.), del 31.10.2008, veniva emesso nei confronti della Pascucci Opere Pubbliche s.r.l. avviso di accertamento con il quale veniva rilevato un maggior reddito ai fini IRES e IRAP per l’anno 2005 pari a Euro 703.524,00.

2. La CTR, con sentenza n. 2500/10/14, depositata il 15/4/2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava l’appello principale proposto dalla contribuente, accoglieva quello incidentale avanzato dall’Agenzia dell’entrate e, per l’effetto, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento impugnato.

3. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. L’agenzia dell’Entrate ha depositato controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale dichiarava di volere rinunciare al ricorso avendo estinto il debito tributario avvalendosi della definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016.

CONSIDERATO

che:

1 Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 cit., essendo anche intervenuta la rinuncia all’odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, misura la cui natura eccezionale perchè lato sensu sanzionatoria impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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